Min.Lavoro: criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto 25 marzo 2016 con la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.
La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
- sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 marzo 2016
Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale. (Decreto n. 95075). (16A03952)
(GU n.120 del 24-5-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga agli articoli 4,
comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere
autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove
e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma
di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione
dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal
fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art.
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa
gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
per l'applicazione del presente comma»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148
del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi e dei
processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione
del patrimonio delle competenze professionali acquisite dai
lavoratori, cosi' da evitare rilevanti ricadute occupazionali e
favorire lo sviluppo economico territoriale;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma
di crisi aziendale l'impresa cessi l'attivita' e si ravvisino
prospettive di cessione dell'impresa sia opportuno favorire la
salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima;
Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare un
ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite massimo
di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017 e sei mesi
nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4, comma 1, e
all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo'
essere prorogato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'art. 4, comma 1, e
all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino ad un
limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di
attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni
di attivita' intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle
intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente
decreto.
Art. 2
Criteri di autorizzazione
1. La proroga del trattamento di integrazione salariale
straordinaria di cui all'art. 1 puo' essere autorizzata quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia
stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale
di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficolta' e per
l'impossibilita' di portare a termine il piano di risanamento
originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare
l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e
rapide prospettive di cessione dell'azienda;
b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico;
c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori
ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale e ai
nuovi interventi programmati;
d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in
capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti
della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428.
Art. 3
Procedimento e domanda
1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, deve
stipulare, prima del termine del programma di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete
prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalita' di
continuazione dell'attivita' ovvero di ripresa della stessa ed
esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di
prospettive di una rapida cessione.
2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico puo'
confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando
ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a
rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza,
specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni
programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il
riassorbimento del personale sospeso.
3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo
governativo di cui art. 2, comma 1, lettera b), deve essere
verificata la sostenibilita' finanziaria dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria.
4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario
necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale
straordinario, preventivamente verificato.
5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante
monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.
6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa
presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, corredata del programma di cui all'art. 2,
comma 1, lettere c) e d).
7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al reddito
dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma
2, sia la continuita' aziendale, alle domande per l'autorizzazione
del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si
applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
148 del 2015.
Art. 4
Limite di spesa
1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo'
essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto il relativo onere
finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
Art. 5
Monitoraggio delle risorse finanziarie
1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni
di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui
all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla
base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli
utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, indichi che e' stato
raggiunto o che sara' raggiunto prima del termine dell'anno di
riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non
possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505



