Min.Lavoro: ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2020, il Decreto Ministeriale n. 4 marzo 2020, con la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 marzo 2020
Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo
1999, n. 68, inserito dall'art. 8, comma 1, decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, che prevede che «Per le finalita' di cui ai commi 1 e
1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e
solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di versamento
1. Il presente decreto, in attuazione l'art. 13, comma 4-bis, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilisce le modalita' di versamento
delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e
solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili.
2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti privati versano nel bilancio
dello Stato Capo 27, capitolo n. 2573, Entrate di pertinenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, art. 17, «Versamenti
da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi
dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da
riassegnare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 4 dell'art. 13 della legge medesima».
3. Le somme versate vengono successivamente riassegnate al capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili».
4. Il versamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario
o postale, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali utilizzando l'apposito codice IBAN
IT55C0100003245348027257317 relativo ai versamenti da operare in
c/competenza presso la sezione di Tesoreria di Roma succursale. Nella
causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale ed i
dati identificativi del soggetto privato che procede al versamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 4 marzo 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 79.



