Min.Istruzione: assunzioni nelle scuole 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 agosto 2026, con l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unità di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario.

 

Fonte: Min. Istruzione

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2026 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per  l'anno
scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui  posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unita'  di
dirigenti scolastici, n. 46.642 unita' di personale  docente,  n.  79
unita' di personale educativo,  n.  2.628  unita'  di  insegnanti  di
religione  cattolica  e  n.  12.284  unita'  di  personale  A.T.A.  -
Amministrativo, tecnico e ausiliario.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e,  in  particolare,  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare,  l'art.  19,  che  reca  disposizioni  in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e  del
merito; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al  reclutamento
del personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.  170,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  normativi  e
versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10,  che  proroga,  tra
l'altro, i termini in materia di istruzione; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2024,  n.  71,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2024,   n.   106,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e  828  dell'art.  1,  relativamente  alle  variazioni  dell'organico
dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri  previsti
per  la  definizione  delle   dotazioni   organiche   del   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   maggio   2025,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e  funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2025,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno  scolastico
2025/2026»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n.  200,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2026,  n.   26,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»  e,   in
particolare, l'art. 6, che proroga termini in materie  di  competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di  politiche  di  coesione»  e,  in
particolare, l'art. 18, recante misure urgenti per l'attuazione della
Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e  professionali»,  della
Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della  Riforma
2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2  «Scuola  di  alta
formazione  e  formazione  obbligatoria  per  dirigenti   scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla  Missione
4 - Componente 1 del PNRR; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che,  nel  trasformare  in  graduatorie  ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto  che  la  validita'  di  tali  graduatorie  permane  fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di  assicurare
continuita' alle attivita' previste negli  accordi  sottoscritti  con
scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale  della  scuola
impegnato   in   innovativi   e   riconosciuti   progetti   didattici
internazionali  svolti  in  lingua  straniera   puo'   chiedere,   al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni; 
  Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento  concernente   la   definizione   delle   modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli  della
dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n.  98  del
2011,  introducendo  i  commi  5-quater,  5-quinquies   e   5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'art. 5,  relativamente  alla  proroga  di  termini  in
materia di istruzione e merito, che,  con  riferimento  ai  dirigenti
scolastici, disciplina, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies, una
procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma  11-undecies,
l'adozione  di  misure  relativamente  a  soggetti   destinatari   di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione  del  contratto
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 
  Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del  2025,  come
modificato dall'art. 6, comma 6-ter, del  decreto-legge  31  dicembre
2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2026, n. 26,  relativamente  alla  disciplina  transitoria  circa  la
mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente  per
le  operazioni  di  mobilita'  degli  anni  scolastici  2025/2026   e
2026/2027; 
  Visti il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30  giugno
2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e  DSGA  per
il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno  2025,
n. 124, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al citato  decreto
ministeriale n. 127 del 2023,  per  la  definizione  del  contingente
organico  dei  dirigenti  scolastici  e  dei  funzionari  di  elevata
qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra
le regioni per l'anno scolastico 2026/27; 
  Visti i commi 527 e 528 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente alle immissioni  in  ruolo  di  dirigenti
scolastici; 
  Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e in  materia  di  politiche  di  coesione»,  con
particolare riferimento all'art. 18, commi 4 e  5,  relativamente  al
dimensionamento scolastico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»  e,  in  particolare,  i   commi   605   e   606,
relativamente  agli  interventi  di   qualificazione   della   scuola
pubblica; 
  Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del  2015,
relativamente al concorso per titoli  ed  esami  per  l'assunzione  a
tempo  indeterminato  di  personale  docente   per   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutti  i  posti   vacanti   e
disponibili nell'organico dell'autonomia; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3  in  merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali  e  l'art.  17,  comma  2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater,  lettere  a)  e  b),  in
materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge  n.  126  del  2019  e,  in
particolare,  il   comma   4,   relativamente   al   reclutamento   e
all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e  il
comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare,  l'art.  59,  recante  misure   straordinarie   per   la
tempestiva nomina dei  docenti  di  posto  comune  e  di  sostegno  e
semplificazione delle procedure concorsuali  del  personale  docente,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.  45
del 2025; 
  Visto l'art. 47 del citato  decreto-legge  n.  36  del  2022,  come
modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c),  del  sopra
richiamato   decreto-legge   n.   45    del    2025,    relativamente
all'integrazione delle  graduatorie  dei  concorsi  PNRR  e  al  loro
utilizzo; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma  1,  lettera
c-bis),  relativamente  alla  immissione  in  ruolo  dei  docenti  di
sostegno; 
  Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n.  127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164,  recante  «Misure
urgenti per la riforma dell'esame  di  Stato  del  secondo  ciclo  di
istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» e,
in particolare, l'art. 4,  comma  1-quinquies,  che  modifica  l'art.
18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n.  59  del
2017, relativamente all'immissione in ruolo dei docenti di sostegno; 
  Visti i commi 520 e 521 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente all'organico dell'autonomia; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all'art. 2,  le
dotazioni organiche di detto personale e, all'art.  3,  l'accesso  ai
ruoli degli insegnanti di religione cattolica; 
  Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del  2019,  come
modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e  dal  richiamato
decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i
quali il Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'  autorizzato  a
bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la  copertura
dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica; 
  Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del
2025, che, nell'aggiungere il comma 2-bis al  sopra  richiamato  art.
1-bis del decreto-legge n. 126  del  2019,  introduce  la  previsione
secondo cui, per  l'anno  scolastico  2025/2026,  le  assunzioni  dei
docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero  pari  a
quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma  1
e con la procedura straordinaria di cui al  comma  2  di  detto  art.
1-bis, tenendo conto delle assunzioni  gia'  autorizzate  per  l'anno
scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili; 
  Visto il comma 5 dell'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge  n.
200  del  2025,  che  proroga  all'anno   scolastico   2026/2027   le
disposizioni di cui all'art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n.
126 del 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito
e' stato autorizzato ad  avviare  le  procedure  concorsuali  per  la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di  personale  insegnante  di
religione cattolica, da ripartire in base alle  percentuali  previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024  e  8
agosto 2025, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito e'
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti
e disponibili, tra l'altro, n. 406 unita' di insegnanti di  religione
cattolica per l'anno  scolastico  2024/2025  e  n.  6.022  unita'  di
insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si  dispone  che,  allo
scopo di evitare  duplicazioni  di  competenza  tra  aree  e  profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici   in   esubero,   e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare,  l'art.  58,  commi  5  e  seguenti,  come,  da  ultimo,
modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge  n.
132 del 2023,  relativamente  all'internalizzazione  dei  servizi  di
pulizia; 
  Visto il comma 524 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n.  199
del 2025, secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,  la
consistenza  complessiva  delle  dotazioni  organiche  del  personale
amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   (ATA)   e'   determinata
annualmente; 
  Visto l'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del  2026,
che novella l'art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge
n. 71 del 2024,  relativamente  alla  revisione  dei  criteri  e  dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni  organiche  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; 
  Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo  n.  165  del  2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale  docente  della  scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti  assimilati,  sono
inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali  e   che   la
contrattazione   collettiva   individua   un'ulteriore    area    per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  19
giugno 2026, prot. n. 157345, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al  1°
settembre 2026, pari a n. 306 unita', e'  richiesta  l'autorizzazione
all'assunzione di n. 382 dirigenti  scolastici,  di  cui  n.  19  per
trattenimento in servizio, ai sensi dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove  immissioni  in
ruolo e n.  17  al  fine  di  garantire  la  copertura  di  eventuali
disponibilita'; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot.  n.
157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti  vacanti  e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo  nelle
scuole statali ammontano a n. 346; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 19  giugno  2026,  prot.  n.
157345, viene reso noto che, per l'anno  scolastico  2025/2026,  sono
state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso  2011
della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie  regionali  della
procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per
un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di
n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello  nazionale,
n.  3  restituzioni  al  ruolo  docente,   n.   7   decessi,   n.   3
cessazioni/dimissioni volontarie, e  n.  1  inidoneita'  assoluta  al
servizio; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  30
settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al
contingente di n. 347 unita' di dirigente scolastico autorizzato  per
l'anno scolastico 2025/2026  con  il  sopra  richiamato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  agosto   2025,   veniva   richiesta
l'autorizzazione all'immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unita' di
dirigente  scolastico,  in  quanto,   nell'ambito   del   contingente
autorizzato, n. 15 erano gia' stati immessi nei ruoli  dei  dirigenti
scolastici nell'anno scolastico 2024/2025 in  qualita'  di  vincitori
della procedura riservata e che questi  hanno  rinunciato  alle  sedi
precedentemente   assegnate   per   accettare   il   nuovo   incarico
dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori
della  procedura  ordinaria  di  reclutamento,   lasciando   scoperti
altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9  cessazioni  dal
servizio  tardivamente  intervenute  che,  quindi,   hanno   lasciato
scoperti altrettanti posti; 
  Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno  2026,  prot.  n.
157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella  nota
del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito  di  una  specifica
rilevazione, risultano n. 17 candidati  gia'  immessi  nei  ruoli  di
dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e  utilmente
collocati nella graduatoria dell'altra procedura  per  le  immissioni
nei ruoli DS per l'anno scolastico 2026/2027; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota
del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli  ordinamenti  del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  -  del  medesimo
ministero,  con  la  quale  si  comunica,  con  le  precisazioni  ivi
indicate,    l'assenso,    per    l'anno    scolastico     2026/2027,
all'autorizzazione all'assunzione di  n.  365  dirigenti  scolastici,
comprensivi di  n.  19  dirigenti  scolastici  per  trattenimento  in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  4
giugno 2026, prot. n. 144620, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione  alla  nomina  in  ruolo  di
personale docente per un contingente totale di n. 46.642  unita'  (di
cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti  di  sostegno),  a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari  a
n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su  posti  di
sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l'esubero di n. 473 unita'  e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di  cessazioni  dal
servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027,  pari  a  n.
23.289; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 9  luglio  2026,  prot.  n.  33231,  con  la  quale,  nel
trasmettere  la  nota  del  7  luglio  2026,  prot.  n.  171890,  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro  pubblico  -  del  medesimo  ministero,  si  comunica  di  non
ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter  di
autorizzazione  all'immissione  in  ruolo  di  n.  46.642  unita'  di
personale docente per l'anno scolastico 2026/2027; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  15
giugno 2026, prot. n. 152656, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2026/2027,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di n. 79 unita' di personale educativo, a fronte di  un
pari  numero  di  cessazioni  dal  servizio  con  decorrenza  dal  1°
settembre 2026, e tenendo conto che il numero  complessivo  di  posti
vacanti e disponibili per tale anno  scolastico  e'  pari  a  n.  623
unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 20  luglio  2026,  prot.  n.  5294,  con  la  quale,  nel
trasmettere la  nota  del  16  luglio  2026,  prot.  n.  176014,  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro  pubblico  -  del  medesimo  ministero,  si  comunica  di  non
ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter  di
autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 79 unita'  di  personale
educativo per l'anno scolastico 2026/2027; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  15
giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si  richiede,  per  l'anno
scolastico 2026/2027, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di  n.
2.628 unita' di personale insegnante di religione cattolica, a fronte
di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n.  991  per
la  scuola  dell'infanzia  e  primaria  e  n.  1.637  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 20 luglio  2026,  prot.  n.  35297,  con  la  quale,  nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013,  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi  ostativi
in   merito   all'ulteriore   corso   dell'iter   di   autorizzazione
all'immissione in ruolo di n. 2.628 unita' di personale insegnante di
religione cattolica per l'anno scolastico 2026/2027; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  26
giugno 2026, prot. n. 166419, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2026/2027,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di un contingente di  n.  12.291  unita'  di  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.); 
  Considerato che, nella stessa nota del 26  giugno  2026,  prot.  n.
166419, viene  specificato  che  il  predetto  contingente  e'  stato
individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che,  relativamente  alle
cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unita', e'  dal
1° settembre 2026 mentre, per n.  1.131,  la  decorrenza  e'  dal  1°
settembre 2025, poiche', essendo state, queste  ultime,  tardivamente
rilevate, non sono rientrate nella richiesta  per  l'anno  scolastico
2025/2026; 
  Preso atto che le richiamate  n.  11.164  cessazioni  dal  servizio
comprendono  n.  761  cessazioni  intervenute,  a   diverso   titolo,
nell'anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel  ruolo  dei
collaboratori   scolastici   a    seguito    delle    procedure    di
internalizzazione  dei  servizi  di  pulizia,  espletate   ai   sensi
dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69  del
2013; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot.  n.
166419, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e'  stato  previsto  nel  decreto
interministeriale  relativo  alla   definizione   dell'organico   del
personale  A.T.A.  per  l'anno  scolastico  2026/2027,  in  corso  di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e  che,
comunque, l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti  trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 31 luglio 2026, prot. n.  37883,  di  trasmissione  della
nota del 30 luglio 2026, prot.  n.  182239,  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo  ministero,  con  la  quale  viene  comunicato,  con  le
precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere
per l'anno scolastico 2026/2027, nel limite di n.  12.284  unita'  di
personale A.T.A.; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione  e  del  merito,
ferma restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati
alle  immissioni  in  ruolo,   per   l'anno   scolastico   2026/2027,
l'autorizzazione ad assumere a  tempo  indeterminato,  attingendo  da
graduatorie valide, un numero pari a: 
    n. 365 unita' di dirigenti scolastici; 
    n. 46.642 unita' di personale docente; 
    n. 79 unita' di personale educativo; 
    n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    n. 12.284 unita' di personale A.T.A. 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e'  autorizzato,  per
l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui
posti  effettivamente  vacanti  e   disponibili   e   attingendo   da
graduatorie valide, un numero pari a: 
    n. 365 unita' di dirigenti scolastici; 
    n. 46.642 unita' di personale docente; 
    n. 79 unita' di personale educativo; 
    n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    n. 12.284 unita' di personale A.T.A. 
                               Art. 2 
 
  Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette,  entro  il  31
dicembre 2026, per  le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato,  i  dati  concernenti  il  personale
assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434
La Redazione

Autore: La Redazione

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