Min.Istruzione: assunzioni nelle scuole 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 agosto 2026, con l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unità di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario.
Fonte: Min. Istruzione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2026
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unita' di dirigenti scolastici, n. 46.642 unita' di personale docente, n. 79 unita' di personale educativo, n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unita' di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64, che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l'art. 19, che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10, che proroga, tra
l'altro, i termini in materia di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell'art. 1, relativamente alle variazioni dell'organico
dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l'art. 6, che proroga termini in materie di competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e, in
particolare, l'art. 18, recante misure urgenti per l'attuazione della
Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della
Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma
2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di alta
formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla Missione
4 - Componente 1 del PNRR;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita' di tali graduatorie permane fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo' chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, disciplina, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies, una
procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma 11-undecies,
l'adozione di misure relativamente a soggetti destinatari di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, come
modificato dall'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2026, n. 26, relativamente alla disciplina transitoria circa la
mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per
le operazioni di mobilita' degli anni scolastici 2025/2026 e
2026/2027;
Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno
2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e DSGA per
il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno 2025,
n. 124, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al citato decreto
ministeriale n. 127 del 2023, per la definizione del contingente
organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata
qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra
le regioni per l'anno scolastico 2026/27;
Visti i commi 527 e 528 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente alle immissioni in ruolo di dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», con
particolare riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, relativamente al
dimensionamento scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell'organico dell'autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l'art. 59, recante misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45
del 2025;
Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c), del sopra
richiamato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente
all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro
utilizzo;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure
urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» e,
in particolare, l'art. 4, comma 1-quinquies, che modifica l'art.
18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n. 59 del
2017, relativamente all'immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visti i commi 520 e 521 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente all'organico dell'autonomia;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all'art. 2, le
dotazioni organiche di detto personale e, all'art. 3, l'accesso ai
ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e dal richiamato
decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i
quali il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura
dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del
2025, che, nell'aggiungere il comma 2-bis al sopra richiamato art.
1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce la previsione
secondo cui, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei
docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a
quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1
e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 di detto art.
1-bis, tenendo conto delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno
scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;
Visto il comma 5 dell'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n.
200 del 2025, che proroga all'anno scolastico 2026/2027 le
disposizioni di cui all'art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n.
126 del 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito
e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 e 8
agosto 2025, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito e'
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti
e disponibili, tra l'altro, n. 406 unita' di insegnanti di religione
cattolica per l'anno scolastico 2024/2025 e n. 6.022 unita' di
insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in
particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come, da ultimo,
modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge n.
132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di
pulizia;
Visto il comma 524 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199
del 2025, secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la
consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e' determinata
annualmente;
Visto l'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del 2026,
che novella l'art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge
n. 71 del 2024, relativamente alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 19
giugno 2026, prot. n. 157345, con la quale, per l'anno scolastico
2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2026, pari a n. 306 unita', e' richiesta l'autorizzazione
all'assunzione di n. 382 dirigenti scolastici, di cui n. 19 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo e n. 17 al fine di garantire la copertura di eventuali
disponibilita';
Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 346;
Preso atto che nella suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene reso noto che, per l'anno scolastico 2025/2026, sono
state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011
della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie regionali della
procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per
un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di
n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello nazionale,
n. 3 restituzioni al ruolo docente, n. 7 decessi, n. 3
cessazioni/dimissioni volontarie, e n. 1 inidoneita' assoluta al
servizio;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 30
settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al
contingente di n. 347 unita' di dirigente scolastico autorizzato per
l'anno scolastico 2025/2026 con il sopra richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, veniva richiesta
l'autorizzazione all'immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unita' di
dirigente scolastico, in quanto, nell'ambito del contingente
autorizzato, n. 15 erano gia' stati immessi nei ruoli dei dirigenti
scolastici nell'anno scolastico 2024/2025 in qualita' di vincitori
della procedura riservata e che questi hanno rinunciato alle sedi
precedentemente assegnate per accettare il nuovo incarico
dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori
della procedura ordinaria di reclutamento, lasciando scoperti
altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9 cessazioni dal
servizio tardivamente intervenute che, quindi, hanno lasciato
scoperti altrettanti posti;
Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella nota
del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito di una specifica
rilevazione, risultano n. 17 candidati gia' immessi nei ruoli di
dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e utilmente
collocati nella graduatoria dell'altra procedura per le immissioni
nei ruoli DS per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota
del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo
ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2026/2027,
all'autorizzazione all'assunzione di n. 365 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 19 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4
giugno 2026, prot. n. 144620, con la quale, per l'anno scolastico
2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 46.642 unita' (di
cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su posti di
sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l'esubero di n. 473 unita' e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027, pari a n.
23.289;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 9 luglio 2026, prot. n. 33231, con la quale, nel
trasmettere la nota del 7 luglio 2026, prot. n. 171890, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di
autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 46.642 unita' di
personale docente per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152656, con la quale, per l'anno scolastico
2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo
indeterminato di n. 79 unita' di personale educativo, a fronte di un
pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1°
settembre 2026, e tenendo conto che il numero complessivo di posti
vacanti e disponibili per tale anno scolastico e' pari a n. 623
unita';
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 5294, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, prot. n. 176014, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di
autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 79 unita' di personale
educativo per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si richiede, per l'anno
scolastico 2026/2027, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n.
2.628 unita' di personale insegnante di religione cattolica, a fronte
di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n. 991 per
la scuola dell'infanzia e primaria e n. 1.637 per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 35297, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013, del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi
in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione
all'immissione in ruolo di n. 2.628 unita' di personale insegnante di
religione cattolica per l'anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 26
giugno 2026, prot. n. 166419, con la quale, per l'anno scolastico
2026/2027, e' richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 12.291 unita' di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene specificato che il predetto contingente e' stato
individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unita', e' dal
1° settembre 2026 mentre, per n. 1.131, la decorrenza e' dal 1°
settembre 2025, poiche', essendo state, queste ultime, tardivamente
rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico
2025/2026;
Preso atto che le richiamate n. 11.164 cessazioni dal servizio
comprendono n. 761 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell'anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell'organico del
personale A.T.A. per l'anno scolastico 2026/2027, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che,
comunque, l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 31 luglio 2026, prot. n. 37883, di trasmissione della
nota del 30 luglio 2026, prot. n. 182239, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l'anno scolastico 2026/2027, nel limite di n. 12.284 unita' di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2026/2027,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, attingendo da
graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita' di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita' di personale docente;
n. 79 unita' di personale educativo;
n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita' di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato, per
l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui
posti effettivamente vacanti e disponibili e attingendo da
graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita' di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita' di personale docente;
n. 79 unita' di personale educativo;
n. 2.628 unita' di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita' di personale A.T.A.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31
dicembre 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale
assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434


