Min.Salute: COVID-19 – misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, l’Ordinanza del 14 dicembre 2021 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022

 

 

Fonte: Min. Salute

 

 


MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 dicembre 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina  l'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e   il
successivo art. 12, comma 2,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1°  agosto  al
31 dicembre 2021, si applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'Allegato 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  27  novembre  2021,  n.
283; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la raccomandazione  (UE)  2021/2150  del  Consiglio  che,  da
ultimo, modifica la  raccomandazione  (UE)  2020/912  del  Consiglio,
prevedendo che «dal 2  dicembre  2021  gli  Stati  membri  dovrebbero
revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione  temporanea
dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda  le  persone
residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»; 
  Visto, in particolare, l'Allegato  1  alla  citata  raccomandazione
2021/2150 del  Consiglio,  che  individua  i  «Paesi  terzi,  regioni
amministrative speciali e altre entita' e  autorita'  territoriali  i
cui  residenti  non  dovrebbero  essere  soggetti  alla   restrizione
temporanea alle frontiere esterne dei  viaggi  non  essenziali  verso
l'UE»; 
  Vista la circolare  prot.  n.  34414  del  30  luglio  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,   concernente
l'equipollenza  delle  certificazioni  vaccinali  e   di   guarigione
rilasciate dagli Stati terzi per gli usi  previsti  dall'art.  3  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; 
  Vista la circolare prot. n. 42957  del  23  settembre  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,   concernente
l'equivalenza  dei  vaccini   anti   SARS-CoV-2/COVID   somministrati
all'estero; 
  Vista la nota prot. n. 53758 del 24 novembre 2021, della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, con la quale, in considerazione
del peggioramento della situazione epidemiologica a livello  europeo,
sono state avanzate proposte per il  rafforzamento  delle  misure  di
sanita' pubblica per gli ingressi dagli Stati europei; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale  e  il  carattere  particolarmente   diffusivo   della
pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei
casi di contagio; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto   dalla   presente
ordinanza, le misure disposte con provvedimento  del  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per
gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o  territori  esteri,
sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza
e comunque non oltre il 31 gennaio 2022. 
                               Art. 2 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della  citata  ordinanza  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021 e' cosi' sostituito: 
    «2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che  hanno
soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in  uno
o piu' Stati o territori di cui  all'Elenco  C  dell'Allegato  20  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  come
modificato dal comma 1, e' consentito alle seguenti condizioni: 
      a)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a
chiunque e' deputato a effettuare controlli,  del  Passenger  locator
form  in  formato  digitale  mediante  visualizzazione  dal   proprio
dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; 
      b)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a
chiunque  e'  deputato  a  effettuare   controlli,   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a),
b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  o  di  altra
certificazione equipollente; 
      c)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a
chiunque e' deputato a effettuare i controlli,  della  certificazione
di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per  mezzo
di tampone  e  risultato  negativo,  ovvero  a  un  test  antigenico,
effettuato  per  mezzo  di  tampone  e  risultato   negativo,   nelle
ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art.  3  della  citata  ordinanza  Ministro
della salute 22 ottobre 2021 e' inserito il seguente comma: 
    «3. In caso di mancata presentazione di una delle  certificazioni
di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi
al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c),  si
applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso
l'indirizzo indicato nel Passenger locator  form,  con  l'obbligo  di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone, alla fine di detto periodo.». 
                               Art. 3 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
come gia' modificata dall'art. 4 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021, e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco D 
    Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia,  Giappone,
Indonesia, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda,  Peru',  Qatar,  Ruanda,
Arabia Saudita, Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord
(compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi
britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non
appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti
d'America,   Emirati   Arabi   Uniti,   Uruguay;   Taiwan,    Regione
Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»; 
  2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della citata ordinanza del
Ministro della salute 22 ottobre 2021 e' cosi' sostituita: 
    «c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi
sottoposto,  nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per  mezzo  di
tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato  negativo,  nelle  ventiquattro  ore
antecedenti all'ingresso nel territorio  nazionale.  Il  termine  del
test molecolare e' ridotto a quarantotto ore  per  gli  ingressi  dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra,
Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro
ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).». 
                               Art. 4 
 
  1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli
Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  come  gia'
disciplinato dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute  22
ottobre 2021, la lettera b) del comma 3 del citato art.  5  e'  cosi'
sostituita: 
    «b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a  chiunque
sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale a un test molecolare, effettuato  per  mezzo  di
tampone e risultato negativo, ovvero a  test  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato  negativo,  nelle  ventiquattro  ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;». 
                               Art. 5 
 
  1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del  Ministro  della  salute
del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere d), e), h),  i),  m),
n), o), p), q)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere d),
e), h), i), m), n), p), q)». 
                               Art. 6 
 
  1. Le misure di cui all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26
novembre 2021, citata in premessa,  concernente  il  regime  per  gli
ingressi  da  Sudafrica,   Lesotho,   Botswana,   Zimbabwe,   Malawi,
Mozambico,  Namibia,  Eswatini  sono  prorogate  fino  alla  data  di
cessazione dello stato di  emergenza  e  comunque  non  oltre  il  31
gennaio 2022. 
                               Art. 7 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal  16  dicembre  2021  e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque  non
oltre il 31 gennaio 2022. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
3035 
La Redazione

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