MIT: imprese di autotrasporto – le quote per il 2026
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2025, la Delibera n. 3 dell’8 ottobre 2025, con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2026.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 8 ottobre 2025
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2026. (Delibera n. 3)
IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e,
in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento
del contributo per l'iscrizione all'albo;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» e, in
particolare, l'art. 9, comma 2, lettera d), in base al quale il
Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123, recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
134, recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare,
l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il
Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento
recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la
mobilita' sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e
la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale per
l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le
funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 402 del 22 dicembre 2022,
come novellato dal decreto ministeriale prot. n. RD 45 del 1° marzo
2023, con il quale, per la durata di un triennio, e' stata
ricostituita la composizione del Comitato centrale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
settembre 2023, registrato presso la Corte dei conti in data 20
ottobre 2023 al n. 3305, con il quale e' stato conferito al dott.
Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale
generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale
degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,
n. 527, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di
interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1;
Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante
l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di
comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art.
1-bis, commi 1 e 2, con la quale viene stabilito che il contributo
annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano - in
deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n.
298 - e' versato direttamente all'amministrazione provinciale;
Considerato che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2026 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di
tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di
stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a
vario titolo;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 897.895 di cui
716.519 con massa complessiva a pieno carico superiore a 6
tonnellate;
Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2026, l'importo delle
quote nella misura stabilita per l'anno 2025 al netto di
arrotondamenti all'unita' per esigenze di semplificazione;
Ritenuto di dover confermare per l'anno 2026 la possibilita' di
procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la
piattaforma PagoPA, con le seguenti modalita' alternative entrambe
attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito
www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo
all'anno 2026 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte,
seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata
sezione «Pagamento quote» del portale albo:
a) pagamento on-line, effettuato in modo integrato
nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente
reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere
il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale
utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che
avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf
dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita'
presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta;
Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella
seduta del 25 settembre 2025;
Delibera:
Art. 1
1. Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2025,
debbono corrispondere, per l'annualita' 2026, la quota prevista
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma
2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la
piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe
attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito
www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo
all'anno 2026 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte,
seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata
sezione «Pagamento quote» del portale albo:
a) pagamento on-line, effettuato in modo integrato
nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente
reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere
il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale
utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che
avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf
dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita'
presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano
dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA
secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la
piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della
provincia autonoma.
Art. 2
1. La quota da versare per l'anno 2026 e' stabilita nelle seguenti
misure:
1.1. quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese
comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
1.2. ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente
punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione
numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|A |veicoli da 2 a 5 | 5,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|B |veicoli da 6 a 10 | 10,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|C |veicoli da 11 a 50 | 26,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|D |veicoli da 51 a 100 | 103,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|E |veicoli da 101 a 200 | 258,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
| |Imprese iscritte all'albo con un numero di | |
|F |veicoli superiore a 200 | 516,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
1.3. ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti
punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa
complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e'
titolare:
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
| |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da | |
|A |6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
| |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da | |
|B |11.501 a 26.000 chilogrammi | 8,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
| |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche'| |
| |per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000| |
|C |chilogrammi | 10,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
Art. 3
1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno
2026 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di
consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale e/o
delle competenti strutture periferiche.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Presidente: Finocchi



