MIT: imprese di autotrasporto – le quote per il 2026

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2025, la Delibera n. 3 dell’8 ottobre 2025, con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2026.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 8 ottobre 2025 

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2026. (Delibera n. 3)

 
                        IL COMITATO CENTRALE 
            PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI 
 
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante  «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose  e  istituzione  di  un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»  e,
in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita'  di  versamento
del contributo per l'iscrizione all'albo; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284,  recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
centrale  per  l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori»   e,   in
particolare, l'art. 9, comma 2, lettera  d),  in  base  al  quale  il
Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123, recante «Regolamento di riorganizzazione e  funzionamento  della
Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
134, recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 10; 
  Visto  il  decreto  30  ottobre  2023,  n.  186,  mediante  cui  il
Presidente del Consiglio dei ministri  ha  adottato  il  «Regolamento
recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la
mobilita' sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti  e
la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale  per
l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori,  il  quale  esercita  le
funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284; 
  Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 402 del 22 dicembre 2022,
come novellato dal decreto ministeriale prot. n. RD 45 del  1°  marzo
2023,  con  il  quale,  per  la  durata  di  un  triennio,  e'  stata
ricostituita la composizione del Comitato centrale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre 2023, registrato presso la  Corte  dei  conti  in  data  20
ottobre 2023 al n. 3305, con il quale e'  stato  conferito  al  dott.
Enrico  Finocchi  l'incarico  dirigenziale  di  livello  dirigenziale
generale di direzione del  Comitato  centrale  per  l'albo  nazionale
degli autotrasportatori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  1987,
n. 527, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  comunicazioni  e  trasporto  di
interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1; 
  Vista  la  legge  provinciale  19  agosto  1988,  n.  34,   recante
l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia  di
comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare  l'art.
1-bis, commi 1 e 2, con la quale viene stabilito  che  il  contributo
annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori
per le imprese iscritte all'albo della  Provincia  di  Bolzano  -  in
deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno  1974,  n.
298 - e' versato direttamente all'amministrazione provinciale; 
  Considerato che: 
    occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle  imprese  di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2026 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di
tutte le competenze  e  funzioni  attribuite  anche  dalle  leggi  di
stabilita' 2014 e 2015; 
    la  misura  delle  suddette  quote  deve  essere  determinata  in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti  a
vario titolo; 
    il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 897.895 di  cui
716.519  con  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore   a   6
tonnellate; 
  Ritenuto, di dover confermare, per  l'anno  2026,  l'importo  delle
quote  nella  misura  stabilita  per  l'anno   2025   al   netto   di
arrotondamenti all'unita' per esigenze di semplificazione; 
  Ritenuto di dover confermare per l'anno  2026  la  possibilita'  di
procedere al versamento del contributo di iscrizione,  attraverso  la
piattaforma PagoPA, con le seguenti  modalita'  alternative  entrambe
attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito
www.alboautotrasporto.it per l'importo  ivi  visualizzabile  relativo
all'anno 2026 o ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte,
seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata
sezione «Pagamento quote» del portale albo: 
    a)   pagamento   on-line,   effettuato    in    modo    integrato
nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente
reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere
il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale
utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto; 
    b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che
avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf
dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'
presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 
  L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta; 
  Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella
seduta del 25 settembre 2025; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  2025,  le  imprese  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori alla data  del  31  dicembre  2025,
debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2026,  la  quota  prevista
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9,  comma
2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2. 
  2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso  la
piattaforma PagoPA con le  seguenti  modalita'  alternative  entrambe
attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito
www.alboautotrasporto.it per l'importo  ivi  visualizzabile  relativo
all'anno 2026 o ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte,
seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata
sezione «Pagamento quote» del portale albo: 
    a)   pagamento   on-line,   effettuato    in    modo    integrato
nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente
reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere
il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale
utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto; 
    b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che
avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf
dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'
presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 
  L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta. 
  Anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano
dovranno effettuare il pagamento  attraverso  la  piattaforma  PagoPA
secondo  le  modalita'  sopra  descritte,  fermo  restando   che   la
piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente  a  favore  della
provincia autonoma. 
                               Art. 2 
 
  1. La quota da versare per l'anno 2026 e' stabilita nelle  seguenti
misure: 
    1.1. quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese
comunque iscritte all'albo: euro 30,00; 
    1.2. ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui  al  precedente
punto 1.1) dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla  dimensione
numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 
    
 
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|A     |veicoli da 2 a 5                                 |      5,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|B     |veicoli da 6 a 10                                |     10,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|C     |veicoli da 11 a 50                               |     26,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|D     |veicoli da 51 a 100                              |    103,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|E     |veicoli da 101 a 200                             |    258,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
|      |Imprese iscritte all'albo con un numero di       |          |
|F     |veicoli superiore a 200                          |    516,00|
+------+-------------------------------------------------+----------+
 
  1.3. ulteriore quota (in aggiunta a quelle  di  cui  ai  precedenti
punti 1.1 e 1.2)  dovuta  dall'impresa  per  ogni  veicolo  di  massa
complessiva superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e'
titolare: 
    
 
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
|     |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con |       |
|     |massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi,     |       |
|     |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da  |       |
|A    |6.001 a 11.500 chilogrammi                           |   5,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
|     |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con |       |
|     |massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi,    |       |
|     |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da  |       |
|B    |11.501 a 26.000 chilogrammi                          |   8,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
|     |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con |       |
|     |massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche'|       |
|     |per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000|       |
|C    |chilogrammi                                          |  10,00|
+-----+-----------------------------------------------------+-------+
 
                               Art. 3 
 
  1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota  relativa  all'anno
2026  deve  essere  conservata  dalle  imprese,  anche  al  fine   di
consentire i controlli esperibili da parte del comitato centrale  e/o
delle competenti strutture periferiche. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2025 
 
                                              Il Presidente: Finocchi 
La Redazione

Autore: La Redazione

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