Parlamento Europeo: novità in materia di distacco transnazionale e lavoro estero

Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, nuove norme che garantiscono l’accesso alla sicurezza sociale ai lavoratori dell’UE che vivono o lavorano in un altro Stato membro.

L’aggiornamento del regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvato con 511 a favore, 87 contrari e 61 astenuti, introduce criteri più chiari per stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applichi ai lavoratori mobili nell’UE. Promuove inoltre una cooperazione più rapida tra gli Stati membri nello scambio delle informazioni necessarie per individuare errori e frodi, comprese pratiche abusive come le società fittizie (letterbox companies).

 

Indennità di disoccupazione

Le nuove norme chiariscono come i periodi di lavoro subordinato, autonomo o di copertura assicurativa maturati in diversi Stati membri debbano essere conteggiati ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione.

Chi si trasferisce in un altro Stato membro per cercare lavoro avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per sei mesi dal Paese di provenienza. Tale periodo potrà essere prorogato fino all’esaurimento del diritto alla prestazione.

Per i lavoratori frontalieri, viene inoltre chiarito quale Stato membro sia responsabile del pagamento dell’indennità. Se un lavoratore frontaliero ha lavorato, svolto attività autonoma e/o è stato assicurato ininterrottamente per almeno 22 settimane in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sarà il Paese di occupazione a versare le prestazioni.

Prestazioni per l’assistenza a lungo termine e prestazioni familiari

Le norme aggiornate aumentano la certezza giuridica per le persone che necessitano di assistenza e per chi presta loro cure. Introducono una nuova definizione di assistenza a lungo termine e un elenco delle relative prestazioni rientranti nell’ambito del regolamento.

Viene inoltre chiarita la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro, destinate a compensare la perdita di reddito quando un genitore interrompe o riduce l’attività lavorativa per accudire un figlio, e le altre prestazioni familiari. L’obiettivo è favorire una più equa condivisione delle responsabilità genitoriali ed eliminare i possibili disincentivi economici per i genitori che riducono l’orario di lavoro.

Lavoratori distaccati in un altro Stato membro

I lavoratori subordinati o autonomi distaccati all’estero per un massimo di 24 mesi (purché non sostituiscano un lavoratore già distaccato) continueranno a essere assicurati nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro o in cui esercitano abitualmente l’attività autonoma. Inoltre, per contrastare frodi ed errori, tali lavoratori dovranno essere stati iscritti al sistema di sicurezza sociale del Paese d’origine per almeno tre mesi prima del distacco.

Viene anche introdotto un sistema obbligatorio di notifica preventiva: quando un lavoratore svolge attività in un altro Stato membro, le autorità competenti del Paese d’origine dovranno esserne informate in anticipo. Tale obbligo non si applicherà ai viaggi di lavoro e ai distacchi di breve durata, fino a tre giorni, ad eccezione del settore delle costruzioni.

Il nuovo articolo 12:

  • La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo inviata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato inviato a norma del presente paragrafo o un lavoratore autonomo di cui al paragrafo 2.
  • La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un’attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato inviato a norma del paragrafo 1 o un lavoratore autonomo di cui al presente paragrafo.
  • Se un lavoratore subordinato di cui al paragrafo 1 o un lavoratore autonomo di cui al paragrafo 2 non completa il lavoro o l’attività nell’altro Stato membro ed è sostituito da un’altra persona, quest’ultima continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro da cui è inviata o in cui esercita abitualmente un’attività autonoma, a condizione che la durata complessiva del lavoro o dell’attività di tutte le persone interessate nell’altro Stato membro non superi i 24 mesi e che siano rispettate le altre condizioni di cui al paragrafo 1 o 2.

Lavorare in due o più Stati membri

Per i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri, la normativa chiarisce come determinare la “sede legale o sede dell’attività” del datore di lavoro o dell’impresa, al fine di stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applichi. Tra i criteri rilevanti figurano il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali, quello in cui viene generato il fatturato e quello in cui si tengono le assemblee generali.

Cittadini economicamente inattivi

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, i cittadini dell’Unione che non lavorano né cercano attivamente un impiego dovranno rispettare l’obbligo di contribuire ad un regime di assicurazione malattia.

 

 

La proposta di Regolamento

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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