TAR Emilia Romagna: appalti pubblici e non equivalenza dei CCNL realizzata con superminimi
Con sentenza n. 325/2026, il TAR dell’Emilia Romagna ha affermato che in caso di appalti pubblici l’equivalenza tra il CCNL richiesto e quello applicato non può discendere da un trattamento di superminimi applicato ai lavoratori interessati, atteso che le differenze economiche non sono colmabili con una voce retributiva di origine individuale non prevista dal CCNL come elemento obbligatorio e tipizzato: “la parità deve trovare origine esclusivamente nel CCNL e non in un elemento esterno“.
TAR Emilia Romagna – sentenza n. 325/2026
Fonte: TAR Lazio



