Tribunale di Napoli: whatsApp – idoneo ad integrare la forma scritta del licenziamento

tribunale2Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025, ha affermato come una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa.

A tale proposito il giudice evidenzia che, a norma dell’articolo 2 della legge n. 604/1966, il licenziamento deve
essere intimato per iscritto senza essere necessarie delle forme sacramentali affinché tale requisito possa considerarsi assolto. Ne consegue che la richiesta forma scritta ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta “in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti
la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (nella specie, la lettera di licenziamento era stata inviata come allegato a messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato) (Cass. n. 29753/17).

Con particolare riferimento al licenziamento intervenuto tramite l’applicazione WhatsApp, il giudice evidenzia come tale modalità appare assolvere all’onere della forma scritta richiesta dalla legge trattandosi di un documento informatico che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto.

In merito è stato affermato dal Tribunale di Catania (Sez. Lavoro), con sentenza del 27/06/2017, che “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”. Si legge, inoltre, nella parte motivazione della predetta sentenza che “la Suprema Corte ha evidenziato che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali“, potendo ” la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ove è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito, secondo cui “la consegna del libretto di lavoro…da parte della società con l’indicazione della data di cessazione del rapporto deve essere considerato atto formato di recesso”; in tal senso, v. anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553).

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Autore: La Redazione

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