ARAN: firmata l’ipotesi di CCNL dell’Area Sanità 2025-2027

In data 7 ottobre 2026 Aran e Organizzazioni sindacali dell’area dalla sanità hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto relativo al triennio 2025-2027. Il contratto si rivolge ad oltre 137.000 dirigenti, di cui 120.000 medici e 17.000 sanitari non medici (profili di biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista e dirigenti delle professioni sanitarie). L’ipotesi si caratterizza per una serie di novità sia normative che economiche e prevede un aumento retributivo medio a regime che raggiunge i 560 euro mensili per tredici mensilità, di cui 393 euro derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 euro dalle ulteriori risorse stanziate per legge.
Miglioramenti si registrano nelle relazioni sindacali con l’integrazione e la parziale riscrittura dell’articolato sull’informazione e i conseguenti obblighi comunicativi in particolare in tema di fondi, residui, formazione e risorse aggiuntive. In tema di confronto regionale si segnala poi l’obbligo in capo alla Regione nella predisposizione di linee guida relative alle materie per esse previste.
E’ stato previsto un percorso di carriera del dirigente attraverso momenti di maturazione dell’esperienza e del conseguente trattamento economico, al terzo, quinto decimo e ventesimo anno, meccanismi di intervento nell’ipotesi di mancato incarico da parte dell’azienda; la retribuzione di posizione si caratterizza per un ulteriore aumento che spazia dal 7% al 15% in relazione all’incarico attribuito, incremento che si accompagna all’incremento medio del 16% già definito con il CCNL del triennio 2022-2024 firmato alla fine del mese di febbraio 2026. Conseguentemente è stata adeguata la clausola di garanzia.
In tema di orario di lavoro si segnala la complessiva riorganizzazione del precedente articolato ed in particolare la cristallizzazione e la semplificazione dell’algoritmo alle risorse del solo fondo risultato del 2024 per la definizione del limite aziendale delle ore al 31.12 oltre le quali si procede nell’anno successivo al recupero di quelle eccedenti: in tale ottica è stato previsto che sino ad ulteriore modifica della formula, il risultato così definito rimanga costante ciascun anno. Tale modifica decorre dall’1.1.2027.
Novità importante introdotta nell’argomento ferie:
- è l’indennità di ferie che risponde alla esigenza di adeguare il comparto di contrattazione dirigenziale alla Direttiva 2003/88/CE in tema di riconoscimento delle indennità accessorie nella fruizione delle giornate di ferie;
- sono state parificate le giornate di ferie dei neoassunti a quelle del dirigente che ha maturato 3 anni nelle pubbliche amministrazioni, garantendo a tutti lo stesso numero di giorni.
In tema di formazione è stato assicurato adeguato percorso formativo del dirigente sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e i conseguenti rischi per la privacy, alla cybersicurezza al fine di potenziare la capacità del dirigente di comprendere limiti, potenzialità ma anche le implicazioni etiche dei sistemi di intelligenza artificiale.
E’ stata potenziata la possibilità di estendere i benefici derivanti dall’applicazione del welfare aziendale prevedendone la possibilità di un suo finanziamento anche mediante utilizzo in sede aziendale di quota parte delle risorse residue non spese dei fondi aziendali; questi ultimi sono stati riscritti e consentono, nel rispetto dei limiti previsti dalle attuali normative di legge, un loro incremento mediante risorse stanziate dall’azienda.
Ulteriori modifiche introdotte sono rinvenibili nella libera professione, ove si registra un sensibile miglioramento:
- nella possibilità di remunerare il dirigente che effettua attività in convenzione con altra azienda al fine di ridurre le liste di attesa e coprire temporaneamente carenze di organico, attraverso l’istituto dell’acquisto di prestazioni aggiuntive;
- nella definizione del criterio per la definizione delle tariffe in libera professione garantendo al dirigente il compenso chiesto che diventa ora, in modo omogeneo sul territorio nazionale, base su cui definire la tariffa libero professionale.
Infine, specifica attenzione è stata riservata a quegli Istituti e/o Enti che applicano il CCNL della sanità ma che necessitano di specifica flessibilità, quali ad esempio gli Istituti Zooprofilattici e le ARPA che, per effetto del loro riferimento operativo di livello regionale, necessitano di maggiore aderenza di alcuni istituti contrattuali quali ad es. il servizio fuori sede o la pronta disponibilità.
ipotesi CCNL dell’Area Sanità 2025-2027
Fonte: Gazzetta Ufficiale


