Agenzia Entrate: regime forfetario – compensi erroneamente percepiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ”Regime Forfetario” o ”Regime”). In particolare, qualora il soggetto riceva compensi non dovuti e successivamente restituiti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna valutazione in merito alla esistenza delle ulteriori condizioni per l’applicazione del Regime Forfetario nei confronti dell’Istante e alla non sussistenza delle relative cause di esclusione (diverse da quella su cui vertono i quesiti proposti). Inoltre, il presente parere prescinde da ogni giudizio sull’an e sul quantum dell”’errore amministrativo” in cui sarebbe incorsa la ASP nel corrispondere all’Istante i suoi compensi nel corso del 2024, e alle conseguenti modalità e tempi della restituzione degli stessi da parte dell’Istante nel corso del 2025.
Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato oggetto di modifiche, con portata estensiva, a opera dell’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente
dell’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di chiarimenti con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e, da ultimo, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.
Ciò premesso, occorre rilevare che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al Regime Forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014, nel limite degli 85.000 euro rientra in assenza di indicazioni di senso opposto da parte del successivo comma 55 ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).
Nel caso in esame, dunque, anche i compensi erroneamente corrisposti dalla ASP all’Istante nel corso del 2024 concorrono a formare i ”compensi percepiti” rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui alla lettera a) del citato comma 54 e (anche) della base imponibile dei soggetti in Regime Forfetario ai sensi del successivo comma 64.
Considerato che secondo la prospettazione dell’Istante la percezione dei compensi in misura superiore a quella spettante avrebbe determinato per il 2024 il superamento della soglia di euro 85.000 prevista dal citato comma 54, nei confronti dell’Istante il Regime Forfetario cessa comunque di avere applicazione a partire dall’anno successivo (2025) in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014.
Da ultimo, va evidenziato che, per quanto attiene al ”recuper[o] [del]le somme […] pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi”, l’Istante potrà esclusivamente presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, al fine di ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 1, comma 6465, della legge n. 190 del 2014 versata sulle somme erroneamente corrisposte dall’ASP nel corso del 2024 (indicate dall’Istante tra i ”componenti positivi” del Regime Forfetario nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 e restituite nel successivo 2025), fornendo la relativa documentazione.
Fonte: Agenzia Entrate




