Dottrina Per il Lavoro: Legge di Bilancio 2018 – abbonamento per il trasporto pubblico a carico del datore di lavoro

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 28, lettera b), legge n. 205/2017) ha, tra le altre cose, aggiunto, al comma 2, dell’articolo 51 del TUIR (DPR 917/1986), tra gli elementi che non concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.

 

Per non concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, queste le caratteristiche della disposizione:

  • deve essere una volontà del datore di lavoro o deve essere previsto da un contratto, accordo o regolamento aziendale;
  • deve essere previsto per la generalità o categorie di dipendenti (no “ad personam“);
  • può essere previsto sia il rimborso al lavoratore che l’acquisto diretto da parte del datore di lavoro;
  • non è previsto per singoli biglietti ma riguarda solo gli abbonamenti;
  • riguarda abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • può essere effettuato per l’abbonamento utilizzato dal dipendente e/o dai suoi familiari.
    • per familiari, si intendono:
      • il coniuge (si considera «coniuge» ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso – art.1, co 20, L.76/2016);
      • i figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
      • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
      • i generi e le nuore;
      • il suocero e la suocera;
      • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

 

il nuovo comma 2 dell’articolo 51 del TUIR

Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter);

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. N. 93/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 126/2008;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (Legge 205/2017)

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47;

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12;

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro 27 ott 2009, pubblicato nella GU n. 12 del 16 gen 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 133/2008;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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