INPS: COVID-19 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento diretto

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, con il quale comunica la semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali.

 

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).

Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavorare beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell’attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini.

Inoltre, in un’ottica generale di revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale, il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare – come di consueto – il predetto modello.

Di conseguenza, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.

Per quanto riguarda, inoltre, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione, si richiamano le recenti diposizioni diramate con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

Circa le modalità di compilazione del modello telematico “SR41”, sono state apportate – in un’ottica di miglioramento e più rapida gestione ed emissione dei pagamenti – le semplificazioni di seguito descritte.

Tra le novità introdotte e già operative vi è l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio a breve dell’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.

Questa innovazione contribuisce ad agevolare l’invio e la gestione dei file “SR41” e a collegare l’istanza di pagamento diretto al tipo di prestazione richiesto, limitando tale flusso ai soli modelli “SR41” che possono essere processati correttamente.

Dalla descritta modalità di lavorazione automatizzata sono esclusi i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato). Per individuare tali soggetti, prima dell’avvio della fase automatizzata in corso di realizzazione, verrà richiesto alle Strutture territoriali, con successivo messaggio, l’elenco di tali lavoratori per i quali resta fermo l’intervento manuale.

Non rientrano nell’elaborazione manuale i lavoratori beneficiari a cui si applica la trattenuta sindacale, acquisita dal flusso automatizzato proveniente dalle aziende.

Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Tali implementazioni sono già operative.

Inoltre, tenuto conto delle significative semplificazioni contenute nei decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 – che hanno comportato la deroga, sia per la cassa integrazione ordinaria che per l’assegno ordinario, di una serie di limiti e requisiti soggettivi del lavoratore sospeso – anche il flusso di controllo dei modelli “SR41” è stato coerentemente adeguato, determinando una sensibile diminuzione delle rilavorazioni e ricicli dei modelli inviati.

Una ulteriore novità, che sarà operativa entro i prossimi giorni, riguarda la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazione quali:

  • FONDI SENZA CAUSALE COVID;
  • FONDI CON CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.

Infine, un’altra importante novità introdotta e già operativa è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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