Min. Lavoro: interpello 19/2011 – Ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga), posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIG stessa.

Inoltre, l’istante, chiede se il datore di lavoro autorizzato ad un periodo di CIG debba comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.

Infine, solleva l’ulteriore problematica concernente il rilascio di un’eventuale autorizzazione al datore di lavoro in costanza di CIG, volta a differire il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle ferie non godute

 La risposta in sintesi:

[su_quote]”…Si può sostenere, pertanto, in risposta ai primi due quesiti avanzati, che l’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Tale soluzione appare in linea con le ipotesi derogatorie richiamate dalla circolare menzionata, in quanto nella fattispecie concreta si riscontri l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali richieste espressamente dall’art. 2109 c.c.

Si ritiene, altresì, che le suddette necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta. Il rispetto del sopra indicato principio costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ogni eventuale accordo contrattuale e/o sindacale finalizzato alla richiesta di forme di sostegno del reddito, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.

Riguardo al terzo ed ultimo quesito, concernente la possibilità di differire il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute, si ritiene opportuno richiamare l’impostazione seguita dall’INPS con circolari n. 186/1999 e n. 15/2002, ribadita peraltro con messaggio n. 118/2003. In particolare, a fronte di una previsione sia di natura legale che di carattere contrattuale collettiva, volta alla regolamentazione del termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il trattamento economico afferente alle ferie non godute si va ad identificare necessariamente con il termine legale (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003) o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo nonchè il riferimento temporale dei contributi coincidono con il diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattualmente previsto. Occorre inoltre rilevare, come chiarito dall’INPS con messaggio n. 18850/2006, che possono verificare ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previsteda norme di legge, ad esempio la malattia, la maternità, nonché la concessione di CIGO, CIGS e CIG in deroga. In questi casi, qualora l’evento sospensivo intervenga nel corso dei diciotto mesi di cui sopra, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.”[/su_quote]

 

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Autore: La Redazione

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