Agenzia Entrate: agevolazioni per il rientro dei ricercatori – requisiti e limiti per la proroga del beneficio fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80/E del 18 marzo 2026, ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di fruire della «proroga di sette anni complessivi» ai sensi del comma 3ter, ultimo periodo, del citato articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, applicabili a docenti e ricercatori, residenti all’estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del successivo comma 3, l’agevolazione si applica «nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi [n.d.r. per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 «e nei tre periodi d’imposta successivi], sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Chiarimenti in ordine all’applicazione degli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono stati forniti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 17/E del 25 maggio 2022, e con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, nonché con numerose risposte a istanze d’interpello pubblicate, consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per quanto di interesse nel caso di specie, si osserva che l’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, tra le altre modifiche, ha inserito nel citato articolo 44 il comma 3ter che prevede un periodo più lungo di applicazione degli incentivi, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma, per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020. In particolare, l’agevolazione spetta:
- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, che può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Successivamente, l’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito, nel suddetto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 5ter ai sensi del quale «I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3ter del predetto articolo 44, previo versamento di:
- un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
- 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà».
Le modalità di esercizio dell’opzione in esame sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 102028, che prevede che il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 (che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia).
Come chiarito dalla citata circolare n. 17/E del 2022, «I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione. In particolare:
- il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto; […]».
In altri termini, ai fini del prolungamento dei periodi d’imposta agevolati, il requisito dell’avere uno o più figli deve essere soddisfatto «al momento dell’esercizio dell’opzione» che «si perfeziona con il versamento di un importo pari» al 10 o al 5 per cento (in base al ricorrere di determinate condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Con la citata risoluzione n. 8/E del 2026 è stato precisato, sia pure con riferimento ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, che «considerato il tenore letterale della norma e l’assenza di specifiche statuizioni, si ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due o tre figli. Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta.
Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d’imposta».
Nel caso in esame, l’Istante, che rappresenta di aver esercitato l’opzione mediante il versamento delle somme richieste nel mese di aprile 2023 avendo «un figlio minorenne nato nel 2018», potrà fruire dell’estensione del periodo agevolabile fino a otto periodi d’imposta, a nulla rilevando la circostanza che nel periodo d’imposta (2023) di esercizio dell’opzione avesse anche un altro figlio atteso che tale evento si è verificato dopo l’esercizio medesimo.
In relazione alla nascita della seconda figlia, avvenuta nel mese di agosto del 2023 (e, dunque, successivamente al versamento eseguito nel mese di aprile del 2023), potrà fruire di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta se, entro il 30 giugno 2027 (anno successivo a quello di conclusione degli otto periodi d’imposta agevolati), eserciterà una nuova opzione con il conseguente versamento di un ulteriore importo pari al 10 per cento «dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione».
Resta fermo che qualora, entro la predetta data del 30 giugno 2027, avesse un terzo figlio, l’Istante potrà esercitare l’opzione per l’estensione del periodo agevolabile fino a tredici periodi d’imposta complessivi versando, in luogo del predetto importo del 10 per cento, una somma pari al 5 per cento dei redditi agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione medesima.
Fonte: Agenzia Entrate



