Agenzia Entrate: auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 14/E del 21 gennaio 2026, ha fornito un chiarimento circa la correttezza fiscale di una nuova car policy (“Car Flexi”) rivolta a manager, che prevede l’assegnazione di auto in uso promiscuo a basse emissioni. Il modello stabilisce che il dipendente sostenga l’intero costo dell’auto, tramite una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit e tramite la riduzione della retribuzione variabile, calcolata tenendo conto del residuo onere a carico dell’azienda.
Con l’interpello, la società ha domandato se tale meccanismo sia conforme all’art. 51, comma 1, del TUIR e non violi le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi del sostituto d’imposta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 51, comma 1, del TUIR, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». La predetta disposizione sancisce il c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9» del medesimo TUIR.
Come chiarito nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326 al paragrafo 2.3, il citato comma 3 dell’articolo 51 individua nel valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.
Per quanto di interesse in questa sede, si rileva che il successivo comma 4, lettera a), della disposizione in esame, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
La citata lettera a), così come modificata dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che «per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 1’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin».
In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella citata circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.3.2.1, è stato chiarito che «se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore» (cfr. anche circolare 19 gennaio 2007, n.1, paragrafo 17.1).
La disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
Con riferimento al caso di specie, l’Istante intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all’offerta ”Car Flexi” di partecipare interamente all’onere sostenuto dall’azienda per l’assegnazione in uso promiscuo del veicolo.
In particolare, dalla tabella rappresentata nell’istanza contenente un esempio numerico si evince che la partecipazione del collaboratore all’onere sostenuto dalla Società avviene mediante una «trattenuta auto mensile», che nell’arco temporale di dodici mesi è pari al totale del valore convenzionale del fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
L’Istante intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società (canone annuo del noleggio) e l’importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del fringe benefit), dalla retribuzione variabile ”lorda” del collaboratore, determinando così la «retribuzione variabile percepita» dal collaboratore da assoggettare a tassazione.
Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene che il collaboratore possa concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla Società per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istante, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall’importo ”netto” della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.
Fonte: Agenzia Entrate




