Agenzia Entrate: pensione tedesca, la quota esente in Germania non è imponibile in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 164/E del 2 agosto 2026, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale in Italia di una pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un cittadino italiano residente in Italia, che in precedenza era fiscalmente residente in Germania, con particolare riferimento alla determinazione della relativa base imponibile.

Il caso riguarda un contribuente, cittadino italiano e residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’ente previdenziale tedesco a fronte di contributi obbligatori versati in relazione a un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. Il competente ufficio fiscale di Neubrandenburg aveva certificato la quota della pensione annuale esente da imposizione secondo la legislazione tedesca.

L’Agenzia ricorda che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, la pensione di sicurezza sociale corrisposta a un residente in Italia in possesso della cittadinanza italiana è assoggettata a imposizione esclusiva in Italia. Tuttavia, qualora il beneficiario sia stato precedentemente residente in Germania, il paragrafo 14, lett. e), a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione stabilisce che l’imposta italiana deve essere applicata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Tale interpretazione è stata ulteriormente precisata dall’accordo amichevole tra Italia e Germania del 15 e 17 novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, secondo cui le pensioni interessate, pur essendo imponibili esclusivamente in Italia, devono essere tassate limitatamente all’importo che risulterebbe imponibile ai sensi della normativa tedesca. A tal fine, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia ai pensionati interessati una specifica certificazione contenente l’indicazione della quota di pensione esente in Germania.

Pertanto, l’Agenzia conclude che la quota della pensione certificata come esente in Germania non concorre alla formazione del reddito da pensione imponibile in Italia. Il contribuente può quindi escludere dalla base imponibile italiana l’importo risultante dalla certificazione rilasciata dall’autorità fiscale tedesca, a condizione che sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza in Italia.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che, come chiarito nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello,    ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Di conseguenza la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento dell’effettiva residenza del Contribuente. Le indicazioni che si forniscono di seguito si basano, in particolare, sulle circostanze riferite dall’Istante e assunte acriticamente in questa sede, ossia che il Signor X risulti fiscalmente residente in Italia.

Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”), «l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10…».

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini  IRPEF, «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate».Per la normativa interna, quindi, gli emolumenti pensionistici in esame, erogati ad un soggetto residente in Italia, devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo  75  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame, si fa specifico riferimento al citato Trattato contro le doppie imposizioni in vigore con la Germania.

Al riguardo si segnala che l’articolo 18 della citata Convenzione tra Italia e Germania prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.

Il successivo articolo 19  (funzioni  pubbliche)  prevede,  ai  paragrafi  2  e  4  del predetto Trattato internazionale, le eccezioni alla suddetta regola di imposizione esclusiva delle pensioni da lavoro dipendente nello Stato di residenza del Contribuente. Il paragrafo 4 dell’articolo 19 della Convenzione dispone poi che le pensioni ed ogni altro assegno periodico o non, pagati, in base alla legislazione sulla sicurezza sociale  di uno Stato contraente, da parte di uno Stato, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato della fonte di tali redditi, a condizione che il beneficiario abbia la nazionalità di tale Stato senza possedere quella dello Stato di residenza.

Si segnala, pertanto, che una pensione di ”sicurezza sociale” erogata da un ente pubblico della Germania ad un soggetto di nazionalità tedesca deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Germania (Stato della fonte). Nell’ipotesi, invece, in cui, come nella fattispecie in esame, il suddetto trattamento pensionistico di ”sicurezza sociale” venga corrisposto ad un residente in Italia con cittadinanza del nostro Paese,  si applica il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente (nel caso di specie l’Italia). Inoltre, nel caso in cui il beneficiario della pensione         sia stato precedentemente residente della Germania, il paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo alla Convenzione (indicata come lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione), prevede che l’imposta italiana «è prelevata soltanto» sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Con l’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 al termine della procedura prevista dall’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione (rubricato ”Procedura amichevole”), avente efficacia dal 1° gennaio 2025 (cfr. paragrafo 5 dello stesso accordo), è stabilito, al paragrafo 1, che le pensioni e gli altri pagamenti periodici e non periodici, di cui al paragrafo 14, lettera (e) (i), del Protocollo aggiuntivo della Convenzione (si fa riferimento al testo inglese del suddetto Trattato internazionale), ricevuti da cittadini italiani che sono residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ma solo per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.

Il successivo paragrafo 2 prevede che, al fine dell’applicazione del citato accordo amichevole, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg in Germania rilascerà una certificazione ”a valenza unica” (”one time certificate”) a tutti i pensionati residenti     in Italia in possesso della cittadinanza italiana, contenente l’indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, di cui al citato paragrafo 14, lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione, corrispondente alla lettera e) a) della versione in lingua italiana della medesima Convenzione.

Il Modello di certificazione è allegato al suddetto accordo amichevole e indica che ”la presente certificazione può essere presentata alle autorità fiscali italiane”.

In base alle citate disposizioni convenzionali ed all’accordo amichevole sopra citato, quindi,  la  quota  di  pensione  di  sicurezza  sociale  certificata  come  esente  da imposizione in Germania dal competente ufficio di Neubrandenburg, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che prima di trasferire la propria residenza in Italia sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

Di conseguenza, per quel che attiene alla fattispecie in esame, è possibile concludere che la quota di pensione percepita nell’anno d’imposta Z dal Signor X, certificata come esente in Germania dall’Ufficio delle Finanze di Neubrandenburg, non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia in tale anno, in base alle disposizioni contenute nel citato paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo aggiuntivo al Trattato internazionale, sempreché il suddetto Contribuente sia stato fiscalmente residente in Germania precedentemente al trasferimento della residenza nel nostro Paese.

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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