Agenzia Entrate: welfare – rimborsabili le spese di istruzione pagate dal coniuge

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 159/E del 7 agosto 2026, ha fornito un importante chiarimento in merito al rimborso, nell’ambito dei piani di welfare aziendale, delle spese di istruzione previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Tale disposizione sancisce il c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, salve le tassative deroghe contenute nei commi successivi della medesima disposizione.

In particolare, ai sensi del successivo comma 2, lettera f bis), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Con riferimento alle modalità di erogazione delle prestazioni, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, concernente i ”Premi di risultato e welfare aziendale”, è stato precisato che la formulazione della disposizione contenuta nella citata lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi ‘‘i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte”.

Si fa presente, inoltre, che, come chiarito con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, concernente il ”Trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale”, affinché i rimborsi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera fbis ), del TUIR non risultino imponibili, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ”è necessario che nella documentazione comprovante l’utilizzo delle somme [sia] indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata per verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma. Pertanto, può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle somme sia nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente sia nel caso in cui sia intestato al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che da detto documento di spesa deve comunque risultare l’indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’articolo 12 del Tuir”.

Per quanto di interesse in questa sede, con il medesimo documento di prassi è stato, inoltre, precisato che, ”non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nell’articolo 51, lettere f bis) e f ter), del Tuir, si ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, come detto, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma”.

Analogo chiarimento è stato reso con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, concernente ”Misure fiscali per il welfare aziendale Articolo 12 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”, con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 12 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure fiscali per il welfare aziendale», secondo cui, limitatamente al periodo d’imposta 2022, «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000».

Al riguardo, è stato chiarito che è possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma l’erogazione di somme o rimborsi per il pagamento ”delle utenze domestiche”, comprese quelle relative a ”immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.

Con la citata circolare n. 35/E del 2022 è stato, altresì, precisato che, ”tenuto conto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, si ritiene necessario che il datore di lavoro […] acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento […]. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Tanto premesso, sulla base della normativa e della prassi richiamate, si ritiene che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera f bis), del TUIR, le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, fermo restando quanto detto con riferimento alla documentazione comprovante l’utilizzo delle citate somme.

Resta inteso che, con riferimento alle predette spese di istruzione rimborsate dall’Istante, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale, in applicazione dei principi generali, in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Ne consegue che la deduzione e la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

A tal fine, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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