Agenzia Entrate: tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – localizzazione della sede del datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 126/E del 22 giugno 2026, ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione del regime fiscale previsto dall’Accordo tra Italia e Svizzera per i lavoratori frontalieri, precisando che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera non preclude l’applicazione della disciplina agevolativa, purché l’attività lavorativa sia svolta nell’area di frontiera e risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Preme innanzitutto precisare che il seguente parere viene reso nel presupposto di una effettiva residenza in Svizzera dell’Istante, circostanza che, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, non può essere verificata in sede di interpello ed è assunta acriticamente.
Del pari, si premette che anche l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, per la qualificazione di una persona come «lavoratore frontaliere» soggetto alla disciplina dell’Accordo medesimo, non può essere operato in sede di interpello, richiedendo la verifica di elementi di natura fattuale.
Il parere che segue, quindi, ha natura esclusivamente interpretativa ed è volto a chiarire se, in una fattispecie in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta integralmente all’interno dell’«area di frontiera» italiana, come definita all’articolo 2, lettera a), dell’Accordo, possa ostare all’applicazione dell’Accordo medesimo la sola circostanza che la sede del datore di lavoro sia localizzata al di fuori di detta «area di frontiera».
Il 23 dicembre del 2020, l’Italia e la Svizzera hanno siglato il citato Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, destinato a sostituire il precedente Accordo del 1974.
L’Accordo, entrato in vigore il 17 luglio del 2023, ma applicabile dal 1° gennaio del 2024 (cfr. articolo 8), ha profondamente innovato la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri, differenziandosi dal precedente Accordo del 1974 sia per l’ambito soggettivo di applicazione, che è stato esteso anche ai frontalieri di residenza svizzera, sia per il regime di imposizione dei redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti.
In particolare, l’articolo 3, dell’Accordo, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali (in Italia, le Addizionali regionale e comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche).
Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo tuttavia l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.
Con un accordo amichevole stipulato con scambio di lettere contestuale all’Accordo, Italia e Svizzera hanno precisato che «una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all’articolo 2 lettera b) dell’Accordo stesso».
Ai sensi della citata disposizione «l’espressione ”lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; e
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto 1.».
L’espressione «area di frontiera» è definita alla precedente lettera a) dell’articolo 2 dell’Accordo, in base al quale essa designa «per quanto riguarda l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano» (cfr. circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2).
In relazione al quesito posto dall’Istante, si rileva che il menzionato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente (per quanto riguarda l’Italia, come detto, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano).
Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».
Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Fonte: Agenzia Entrate



