Agenzia Entrate: regime di tassazione al risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156/E del 7 agosto 2026, in base alla sentenza relativa alla richiesta di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o per il servizio sostitutivo, in relazione a tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, ha fornito un chiarimento in merito al corretto ”regime di tassazione da applicare alle seguenti voci di pagamento:

  • risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;
  • risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo;
  • interessi o rivalutazione monetaria in relazione alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che «[i] proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e, conseguentemente, vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).

Ciò posto, nel caso in esame, si osserva che, in base a quanto rappresentato dall’Istante e confermato anche dalle sentenze allegate all’istanza, ”[c]on il ricorso non è stata […] chiesta la monetizzazione del pasto (preclusa dal comma 4 dell’art. 29 CCNL citato), ma il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore, danno rispetto al quale il controvalore del buono pasto costituisce semplicemente un criterio equitativo di liquidazione. La domanda dunque è pienamente ammissibile […]”.

In sostanza, dunque, le somme corrisposte a titolo di ”risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di ”risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale. In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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