Agenzia Entrate: pensioni INPS percepite da residenti in Cina – tassazione esclusiva in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 179/E del 1° ottobre 2026, ha fornito un chiarimento in merito al regime fiscale applicabile alle pensioni INPS derivanti da attività lavorativa svolta nel settore privato e percepite da soggetti fiscalmente residenti in Cina. In particolare, l’Agenzia ha precisato che tali pensioni, in quanto corrisposte nell’ambito di un “sistema previdenziale pubblico”, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni, sono soggette a tassazione esclusiva nello Stato della fonte, ossia in Italia, anche quando derivano da un precedente rapporto di lavoro nel settore privato.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si osserva che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle circostanze rappresentati in istanza, assunti acriticamente, e prescindere dalla verifica circa l’effettiva residenza fiscale dell’Istante.
Come chiarito, infatti, nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (al paragrafo 1.1.), la determinazione della residenza delle persone fisiche è esclusa dall’area dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (”Statuto dei diritti del Contribuente”), stante ”la rilevanza che assumono ai fini della determinazione della residenza elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza (possibili solo in sede di accertamento)”.
Pertanto, il parere che segue viene reso nei presupposti, assunti acriticamente, di un’effettiva residenza fiscale in Cina e di attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato.
Con il quesito proposto, l’Istante intende ottenere conferma che il trattamento pensionistico percepito sia da assoggettare a tassazione esclusivamente in Cina.
Sul piano interno, viene in rilievo l’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, il ”TUIR”), secondo cui «L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede che le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato «se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Sato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti».
La norma di cui all’articolo 23 citato reca una presunzione assoluta in base alla quale alcuni redditi (tra cui le pensioni) sono sottoposti a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogati dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, nel caso di specie, la pensione percepita dal Contribuente, essendo erogata dall’INPS, soggetto residente nel territorio dello Stato italiano, si considera prodotta in Italia e, quindi, deve essere tassata nel nostro Paese.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, è, tuttavia, necessario coordinare le disposizioni sopra richiamate con quelle internazionali contenute negli accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri. Ciò in ossequio al principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, riconosciuto e sancito in ambito tributario dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.
Al riguardo, l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione prevede che «Fattesalve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altreremunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato».
La disposizione convenzionale, quindi, attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percipiente.
A tale regola fanno eccezione:
- le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale (articolo 18, paragrafo 2);
- le pensioni pagate dallo Stato e dagli enti locali in corrispettivo ai servizi ad essi resi, che sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte a meno che il beneficiario del trattamento abbia la nazionalità dello Stato di residenza, caso in cui gli emolumenti pensionistici sono assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 19, paragrafo 2).
Tale ultima ipotesi non risulta applicabile al caso di specie in quanto, sulla base delle informazioni riportate dall’Istante e, si ribadisce, assunte acriticamente lo stesso non ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione né ha esercitato funzioni pubbliche in Italia.
Diversamente, invece, deve dirsi con riguardo alla disposizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 della Convenzione.
Infatti, ai fini dell’applicazione della Convenzione, l’espressione ”sistema previdenziale pubblico”, in assenza di una definizione espressa nella medesima Convenzione, ”ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità)” (cfr. Senato della Repubblica. 3a Commissione permanente, Relazione al Disegno di legge S. 1127, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. XIX Legislatura).
Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione ”previdenza sociale”, si rimanda a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella circolare del 21 luglio 2003, n. 41/E.
In tale atto di prassi, in particolare, si è chiarito che rientrano nell’ambito della previdenza sociale: ”…tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria”.
Ne consegue, dunque, che i redditi da pensione oggetto della presente istanza devono essere qualificati quali pensioni corrisposte ”nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico” ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, vale a dire in Italia.
Fonte: Agenzia Entrate


