Agenzia Entrate: trattamento dei redditi di pensione pubblica percepiti da un soggetto residente in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 177/E del 23 settembre 2026, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento convenzionale dei redditi di pensione pubblica percepiti da un soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che le indicazioni che si forniscono di seguito fanno riferimento all’ipotesi in cui il Signor Alfa trasferirà effettivamente la residenza fiscale in Italia, questione di fatto che esula dall’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E).
Il seguente parere è, pertanto, reso in base ai fatti e ai dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante, anche con riferimento all’effettiva residenza all’estero del Signor Alfa prima del trasferimento della residenza in Italia.
In linea generale, si osserva che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”), dal momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia, ciascun contribuente deve assoggettare a imposizione nel nostro Paese il suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti nei periodi d’imposta di riferimento, al netto degli oneri deducibili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo TUIR.
Tra tali redditi sono ricompresi anche i redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini IRPEF «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate».
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, prendere in considerazione le disposizioni del Trattato. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre a essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Con riguardo al caso oggetto di istanza, si deve fare riferimento all’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, secondo cui: «Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.»
La disciplina citata trova applicazione in ipotesi di ”pensioni pubbliche o trattamenti pensionistici pubblici”, corrisposti a una persona fisica a fronte dello svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, al ricorrere delle seguenti condizioni:
i) il trattamento pensionistico deve essere erogato da Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato; ii) la corresponsione di tale emolumento deve avvenire in corrispettivo di servizi resi allo Stato, ai suoi enti locali o enti di diritto pubblico; iii) la persona fisica deve essere in possesso della nazionalità dello Stato erogatore.
La formulazione dell’articolo 19 non dà rilievo alla circostanza che il contribuente abbia la nazionalità anche dell’altro Stato contraente e non prevede deroghe in ipotesi di doppia nazionalità.
Da ciò consegue che, in base al significato letterale della disposizione contenuta nel citato paragrafo 1 dell’articolo 19, ai fini dell’applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni è sufficiente, tra l’altro, che il pensionato abbia la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il possesso della nazionalità dell’altro Stato (cfr. anche la risposta all’istanza di interpello n. 172 del 27 gennaio 2023).
Ancora, occorre precisare che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione definisce «nazionali» «le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente». Sul punto, il paragrafo 8 del Commentario all’articolo 3 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (c.d. ”Modello OCSE”) specifica che la definizione del termine «nazionale» include, in relazione a uno Stato contraente, il possesso in capo a un individuo della ”nazionalità” o anche della ”cittadinanza” di quello Stato contraente.
Tanto premesso, si ritiene che nel caso di specie siano integrate le sopra citate condizioni di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione.
Per quanto attiene alla condizione di cui al sub i), si rileva che è possibile qualificare Cassa PUBLICA come istituzione di diritto pubblico della Confederazione Svizzera.
La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (”Legge su PUBLICA”), del 20 dicembre 2006, agli articoli 2 e 3 stabilisce che «PUBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria», che «assicura il personale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e alla legge federale del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP). È iscritta nel registro della previdenza professionale».
Ai sensi dell’articolo 4, «sono affiliati a PUBLICA i datori di lavoro di cui all’articolo 32b della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers)».
Ancora, come si legge sul sito internet dell’Ufficio federale del personale (UFPER), responsabile della politica del personale dell’Amministrazione federale (https://www.epa.admin.ch/it/previdenza professonale), ”I collaboratori dell’Amministrazione federale sono assicurati presso la «Cassa di previdenza della Confederazione», la più grande cassa di previdenza della cassa pensioni PUBLICA”. Sul sito internet istituzionale dell’ente (https://www.publica.ch/it) viene, inoltre, precisato che ”La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è un istituto di previdenza autonomo di diritto pubblico”.
In merito al requisito di cui al sub ii), l’Istante dichiara di aver prestato servizio presso il DDPS, amministrazione centrale della Confederazione federale svizzera come affermato in sede di istanza e assunto acriticamente nella presente risposta come veritiero e corretto.
Infine, la condizione di cui al sub iii) sussiste pur in presenza della dichiarata ”doppia cittadinanza”, italiana e svizzera, del Signor Alfa, circostanza che, sulla base di quanto sopra indicato, non esclude l’applicabilità della norma convenzionale in commento.
Tanto considerato, in conclusione, si ritiene che gli emolumenti erogati all’Istante da Cassa PUBLICA, con fondi alimentati dal settore pubblico e in corrispettivo della pregressa attività lavorativa prestata presso il DDPS, siano inquadrabili sotto la categoria di ”pensione pubblica”, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione e, di conseguenza, siano soggetti alla tassazione esclusiva dello Stato erogatore, ossia la Svizzera.
Fonte: Agenzia Entrate


