Agenzia Entrate: DURF – verifica dei requisiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 63/E del 3 marzo 2026, fornisce alcuni chiarimenti in merito al rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF). In particolare, per quanto riguarda l’art. 17bis, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 241/1997 (come riscritto dall’articolo 7, del decreto legislativo n. 33/2025), se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale“.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall’istante, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Resta parimenti esclusa dalla trattazione che segue ogni valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 in merito al documento unico di regolarità fiscale (DURF) rilasciato dall’Ufficio competente nonché sulla relativa attività propedeutica effettuata per l’emissione dello stesso. Al riguardo si ricorda che qualora l’istante ritenga il certificato non corretto può rivolgersi all’ufficio che lo ha emesso, segnalando i dati che ritiene non siano stati considerati e chiederne il riesame, utilizzando il medesimo modello (reperibile dal sito dell’Agenzia delle entrate) già utilizzato per la richiesta di
Tanto premesso, l’articolo 4 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – con l’obiettivo di contrastare comportamenti fraudolenti – l’articolo 17bis (rubricato ”Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”) che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e e subappaltatori.
Più precisamente, il comma 1 del citato articolo stabilisce particolari adempimenti a carico dei sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato «(…) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma», prevedendo che tali soggetti «sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio (…)».
Il successivo comma 5 stabilisce, invece, l’esonero dai predetti obblighi qualora le imprese appaltatrici «comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».
Con specifico riguardo alle cause di esonero stabilite dal menzionato comma 5, la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, al punto 3.1, ha chiarito che è esclusa l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17bis qualora le imprese appaltatrici, tramite apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, dimostrino, tra l’altro, di aver «eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime».
Inoltre, la circolare precisa che «Per verificare tale requisito si farà riferimento:
- al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio.
A tal fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo (…);
- al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio».
In altre parole, la disposizione in commento che mira a misurare la regolarità fiscale include espressamente, nel computo della soglia del 10%, soltanto i versamenti che le imprese appaltatrici «abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio».
Stante la lettera della norma, dunque, non è possibile ottenere il documento unico di regolarità fiscale (DURF) laddove i versamenti fiscali, contributivi e assistenziali – registrati in conto fiscale nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio – siano inferiori al 10 per cento del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime
Al riguardo, si precisa che nel suddetto computo vanno imputati tutti i versamenti – confluiti nel conto fiscale – eseguiti nel lasso temporale dell’ultimo triennio compreso tra la data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione dei redditi più recente che, pertanto, concorreranno ai fini dell’imputazione nel triennio di riferimento, in base alla data di effettuazione del pagamento.
Precisato quanto sopra, nel caso di specie, in cui l’istante chiede «se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei ”versamenti registrati nel conto fiscale”», si ritiene che i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari possano rientrare nella quota del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.
Fonte: Agenzia Entrate



