Cassazione: certificazione dei contratti di lavoro e ruolo dell’ispettore del lavoro

Con sentenza n. 11276 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 e S.S. del decreto legislativo n. 276/2003, non può essere opposta ad un ispettore del lavoro che, qualora rilevi che il contratto (nel caso di specie un appalto illecito) sia stato certificato da una commissione di certificazione emanazione di un Ente bilaterale, priva dei requisiti di legge. Di conseguenza, l’ispettore del lavoro può contestare il contratto certificato senza dover procedere in giudizio (TAR o giudice del lavoro, a seconda dei casi). previo tentativo di conciliazione avanti all’organo che ha certificato il contratto, ex art. 80 del decreto legislativo n. 276/2003.

L’Ispettorato del Lavoro non è un soggetto “terzo” per il quale, dice la Corte, sussiste l’obbligo del tentativo di conciliazione obbligatoria e del successivo ricorso in giudizio, in caso di mancato accordo, in quanto l’INL, il soggetto controllore, non ha nulla da conciliare.

 

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Autore: La Redazione

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