Cassazione: licenziamento del lavoratore per offese al dirigente

Con ordinanza n. 3146 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di una telefonata al dirigente con condotta determinata da “gesto d’impeto in parte giustificato dal contesto” non spetta al dipendente la reintegra nel posto di lavoro ma è applicabile l’indennità risarcitoria di 12 mensilità, non soggette a contribuzione previdenziale, dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, in applicazione dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015.

In tale contesto i igudici della Suprema Corte hanno riconosciuto la correttezza della sentenza della Corte di Appello che aveva richiamato, le nozioni di licenziamento per giusta causa e di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la giurisprudenza sulla proporzionalità delle sanzioni di natura espulsiva.

 

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Autore: La Redazione

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