Cassazione: pagamento degli onorari nel collegio di conciliazione ed arbitrato

Con ordinanza n. 12525 del 4 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che se, ai sensi dell’art. 814 cpc, non è stato liquidato il compenso con la ripartizione e la quantificazione degli onorari, l’arbitro del lavoratore può chiedere il compenso al datore di lavoro che è tenuto solidalmente alla copertura delle spese. Se il lodo non ha statuito in ordine ai compensi, avendo l’arbitrato irrituale origine da un mandato oneroso collettivo, il datore di lavoro ed il lavoratore sono obbligati in solido sia verso gli arbitri di parte che verso il terzo membro, in qualità di presidente, nominato dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

 

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Autore: La Redazione

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