Corte di Giustizia Europea: associazione cattolica – appartenenza religiosa e licenziamento

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Con sentenza alla causa C-258/24, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un’associazione cattolica non può licenziare un dipendente per il solo motivo che quest’ultimo ha abbandonato la Chiesa cattolica.

Un tale licenziamento presuppone tra l’altro, che, per la natura delle attività espletate, il requisito di non abbandonare tale chiesa sia essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto dell’etica di tale associazione.

Nella sentenza la Corte di giustizia precisa come garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi di un datore di lavoro, la cui etica si fonda sulla religione, a che la sua etica e il suo diritto all’autonomia non siano messi in discussione e, dall’altro, gli interessi dei dipendenti a non essere discriminati per la loro religione. Il diritto dell’Unione riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell’ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell’etica stessa della chiesa o dell’organizzazione interessata, spetta nondimeno a tali giudici, e non alla chiesa o all’organizzazione interessata, valutare se un requisito professionale sia, per la natura delle attività in questione o per il contesto in cui esse vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto di tale etica. Nel caso di specie, la Corte considera che un’associazione cattolica come l’associazione tedesca Katholische Schwangerschaftsberatung (associazione cattolica di consulenza in materia di gravidanza) non può, in linea di principio, licenziare una dipendente cattolica per il solo motivo che quest’ultima ha abbandonato la Chiesa cattolica, mentre tale associazione, in particolare, impiega non cattolici per la stessa attività. In una situazione del genere, infatti, l’abbandono in sé non sembra mettere in discussione l’etica o il diritto all’autonomia dell’associazione. Spetta tuttavia, in ultimo luogo, alla Corte federale del lavoro tedesca valutare la questione nel caso specifico.

 

Fonte: Corte di Giustizia Europea

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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