Costituzione: art. 51 – parità di genere per accedere a uffici pubblici e cariche elettive

Articolo 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Commento
> Ufficio pubblico. Incarico di svolgere un pubblico servizio che può essere affidato a qualsiasi cittadino.
> Cariche elettive. Tutti i cittadini possono essere eletti purché in possesso dei seguenti requisiti: 18 anni per essere eletti rappresentanti del popolo nelle amministrazioni locali; 25 anni per la Camera dei deputati e 40 per il Senato.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



