Costituzione: art. 26 – Estradizione del cittadino e limiti

Articolo 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Commento:

> Estradizione. Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.
> Reato. È reato un atto considerato dalla legge socialmente pericoloso. Non può essere concessa l’estradizione se il reato per cui è richiesta (con l’eccezione del reato di genocidio) ha una natura politica.

 

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su