Costituzione: art. 26 – Estradizione del cittadino e limiti

Articolo 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Commento:
> Estradizione. Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.
> Reato. È reato un atto considerato dalla legge socialmente pericoloso. Non può essere concessa l’estradizione se il reato per cui è richiesta (con l’eccezione del reato di genocidio) ha una natura politica.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



