Costituzione: art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Commento

> Senato della Repubblica. Una delle Camere da cui è costituito il Parlamento; di esso fanno parte senatori eletti e senatori a vita. I senatori eletti durano in carica cinque anni e sono in numero di 315.
> Ripartizione seggi. Ogni regione ha diritto ad almeno sette seggi ad eccezione del Molise (due seggi) e della Valle d’Aosta (uno); l’attribuzione dei seggi, fatto salvo il numero assegnato alla circoscrizione Estero, è proporzionale alla popolazione residente e per questo il territorio regionale è suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere nella regione. Attualmente la legge elettorale prevede che 232 senatori vengano eletti con sistema maggioritario e i rimanenti con sistema proporzionale.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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