Costituzione: art. 62 – riunione obbligatoria delle Camere

Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Commento
> Riunione obbligatoria delle Camere. La riunione obbligatoria delle Camere si ha il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Durante tutto l’anno i deputati sono convocati dai rispettivi presidenti in base al calendario dei lavori concordato dai diversi gruppi parlamentari.
> Convocazione straordinaria delle Camere. Su iniziativa del Presidente della Camera o del Presidente della Repubblica o della minoranza parlamentare è possibile convocare in via straordinaria una Camera del Parlamento. Tale ipotesi, sino ad oggi mai verificatasi, comporta l’automatica convocazione anche dell’altra Camera allo scopo di garantire il dibattito parlamentare (che, diversamente, potrebbe essere impedito dalla maggioranza che sostiene il Governo).
La pagina dedicata alla Costituzione
Fonte: Regione Emilia Romagna



