Costituzione: art. 66 – Camere: giudizio dei titoli di ammissione

Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Commento
> Giudizio dei titoli di ammissione. A ciascuna Camera spetta la cosiddetta verifica dei poteri, cioè la verifica e convalida delle elezioni dei singoli parlamentari; tanto a fondamento della propria autonomia.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



