Costituzione: art. 78 – potere dele Camere sullo stato di guerra

Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra (cfr. art. 87) e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Commento
> Stato di guerra. Un eventuale stato di guerra deve essere deciso dal Parlamento che, a causa della situazione di emergenza del paese, può delegare al Governo i poteri necessari per farvi fronte, senza che vengano mai meno le libertà costituzionali e i diritti fondamentali di tutti gli uomini. Lo stato di guerra deve essere dichiarato dal Capo dello Stato.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


