Costituzione: art. 69 – I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge

Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Commento
> Indennità. Somma di denaro che periodicamente è corrisposta al parlamentare per coprire sia le spese sostenute per svolgere la propria funzione sia i mancati guadagni derivanti dalla sospensione della propria attività professionale. Un tempo, la funzione di parlamentare veniva svolta solo da persone di ceto elevato e a «titolo d’onore» (da cui il nome di onorevoli). L’indennità è fissata dalla legge.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


