Costituzione: art. 33 – Libero accesso alle scuole

Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Commento:

> Istruzione. Diritto/dovere di tutti i cittadini consistente in un’attività finalizzata all’apprendimento delle discipline mediante un insegnamento sistematico.
> Diritto di istituire scuole. L’ordinamento scolastico in Italia è fondato sul principio della competenza generale dello Stato nel campo dell’istruzione e nell’istituzione di scuole per ogni ordine e grado. Possono essere istituite anche scuole non statali senza oneri per lo Stato che, rispondendo a particolari requisiti, possono ottenere il riconoscimento della parità con quelle statali.
> Esame di Stato. Diritto dello Stato di verificare il raggiungimento di certi requisiti e conoscenze da parte degli studenti, per consentire il proseguimento negli studi o per permettere l’esercizio di una professione.

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su