Costituzione: art. 24 – Agire in giudizio e diritto alla difesa

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Commento:

> Agire in giudizio. Ricorso al giudice per la tutela di un proprio diritto (le cui garanzie derivano direttamente dalle norme giuridiche) o di un proprio interesse
legittimo (posizione giuridica in forza della quale il titolare può pretendere che l’attività della pubblica amministrazione sia svolta in modo legittimo, cioè nel rispetto delle norme giuridiche; la competenza a giudicare in materia è del giudice amministrativo).
> Diritto di difesa. Chiunque sia chiamato davanti a un giudice deve essere difeso da un professionista. Per coloro che non hanno i mezzi economici per
far fronte alle spese che richiede la difesa, lo Stato mette a disposizione il difensore d’ufficio (gratuito patrocinio).
> Errori giudiziari. La legge prevede un’equa riparazione per i danni materiali e morali causati da una condanna ingiusta. Nel caso in cui gli errori siano causati da dolo o colpa grave dei magistrati, questi devono risponderne economicamente.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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