Costituzione: art. 65 – casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o senatore

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Commento

> Casi di ineleggibilità. Sono tali quelli che impediscono l’elezione a parlamentare come, ad esempio, la mancanza del requisito dell’età (25 anni per l’elezione a deputato e 40 per l’elezione a senatore) o il ricoprire funzioni e ruoli particolari (prefetto, capo di polizia, diplomatico, giudice della Corte costituzionale, ecc…).
> Casi di incompatibilità. Sono tali le attività che non si possono cumulare con quella di parlamentare come, ad esempio, l’essere contemporaneamente consigliere regionale, Presidente della Repubblica o ricoprire allo stesso tempo la carica di deputato e senatore. L’incompatibilità tra le cariche impone all’eletto di optare per una sola, garantendo così la necessaria imparzialità della funzione di parlamentare.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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