Costituzione: art. 48 – il voto come diritto e dovere civico

Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Commento
> Elettori. Norme specifiche riguardano la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali. Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che hanno compiuto 18 anni d’età, per l’elezione dei deputati, e 25 anni per l’elezione dei senatori, e non siano incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale.
> Il dovere del voto. Votare è un diritto ma anche un dovere civico, cioè un dovere di cittadino; tale dovere è, però, privo di conseguenze giuridiche poiché non sono previste sanzioni per chi non lo osserva. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. Con legge costituzionale (n. 1/2000) è stata istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere.
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Fonte: Regione Emilia Romagna




