Costituzione: art. 19 – Diritto di professare liberamente la propria fede religiosa

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.  

Commento:

> Libertà religiosa. Libertà di credere e professare qualunque culto religioso (cattolico, protestante, islamico, buddista, ecc.) facendone propaganda e celebrandone i riti (la Messa, la preghiera del tramonto inginocchiati verso la Mecca, ecc.).
> Limitazioni. Sono vietati i culti contrari alle leggi italiane, alla morale, alla vita del cittadino.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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