Costituzione: art. 30 – Diritti e doveri dei genitori

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Commento:

> Diritti e doveri dei genitori. Entrambi i genitori hanno la potestà (diritti e doveri) sui figli minori, sia se nati all’interno del matrimonio (figli legittimi) sia se nati al di fuori (figli naturali) e devono assicurare loro mantenimento, educazione e istruzione.
> Incapacità dei genitori. Quando i genitori sono ritenuti dalla legge indegni o inadeguati ad assolvere i loro compiti possono essere privati della potestà e, al loro posto, è possibile nominare un tutore.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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