Costituzione: art. 31- Tutela della famiglia

Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Commento:
> Tutela della famiglia. Lo Stato è impegnato a sostenere la famiglia con misure economiche o altre provvidenze (sussidi, assegni familiari). Per aiutare le madri che lavorano (tutela della maternità) lo Stato garantisce, ad esempio, il congedo obbligatorio dal lavoro ma anche la costruzione di asili, scuole, ecc. Per proteggere i bambini e gli adolescenti, inoltre, alcune leggi hanno vietato qualunque forma di abuso come quella, ad esempio, di impiegare manodopera minorile (tutela dell’infanzia).
La pagina dedicata alla Costituzione
Fonte: Regione Emilia Romagna



