Costituzione: art. 40 – Diritto di Sciopero

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Commento

> Sciopero. Astensione collettiva dal lavoro, ammessa nei paesi democratici come mezzo di lotta sindacale. Il riconoscimento del diritto di sciopero è  venuto di pari passo con il progredire della civiltà industriale, l’allargarsi dei conflitti fra prestatori d’opera e proprietari, la costituzione e lo sviluppo dei sindacati.
La legge 146/90 ha introdotto la regolamentazione dello sciopero per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali (sanità, comunicazione, istruzione, trasporti)  che devono dare il preavviso e garantire la copertura minima del servizio, pena la precettazione (ordine del Presidente del Consiglio o del prefetto di  presentarsi al lavoro).

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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