Costituzione: art. 40 – Diritto di Sciopero

Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Commento
> Sciopero. Astensione collettiva dal lavoro, ammessa nei paesi democratici come mezzo di lotta sindacale. Il riconoscimento del diritto di sciopero è venuto di pari passo con il progredire della civiltà industriale, l’allargarsi dei conflitti fra prestatori d’opera e proprietari, la costituzione e lo sviluppo dei sindacati.
La legge 146/90 ha introdotto la regolamentazione dello sciopero per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali (sanità, comunicazione, istruzione, trasporti) che devono dare il preavviso e garantire la copertura minima del servizio, pena la precettazione (ordine del Presidente del Consiglio o del prefetto di presentarsi al lavoro).
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Fonte: Regione Emilia Romagna



