Costituzione: art. 39 – Organizzazione sindacale

Articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Commento
> Libertà sindacale. In Italia la legge garantisce la libertà sindacale e tutela la presenza nelle imprese dei rappresentanti dei sindacati.
> Sindacato. Libera associazione di lavoratori per la difesa dei propri interessi economici e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il termine è usato anche per designare associazioni di categoria professionali e dei datori di lavoro. Compito rilevante dei sindacati è stipulare i contratti collettivi di categoria (insegnanti, metalmeccanici, edili, ecc.) nei quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che devono essere garantite ai lavoratori di un settore produttivo.
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Fonte: Regione Emilia Romagna



