Costituzione: art. 27 – Responsabilità penale e funzione rieducativa della pena

Articolo 27

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Commento:

> Responsabilità penale. La responsabilità per aver commesso un reato è sempre personale e nessuno può essere condannato per un reato commesso da altri. In attesa che un giudice esprima definitivamente la sentenza, la persona imputata non può essere ritenuta colpevole (presunzione d’innocenza).
> Pena. Sanzione prevista per l’infrazione di una norma penale. Le pene possono essere principali, quando si riferiscono al singolo reato e colpiscono la libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o il patrimonio del colpevole; accessorie, quando si aggiungono ad una pena principale (interdizione dai pubblici uffici e simili). In nessun caso sono possibili pene lesive della dignità dell‘uomo.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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