Costituzione: art. 28 – Responsabilità dei funzionari pubblici

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Commento:

> Responsabilità dei funzionari pubblici. Funzionari e dipendenti pubblici devono rappresentare lo Stato (o altro ente pubblico) degnamente e nel rispetto delle norme. In caso di atti illeciti commessi nell’esercizio della loro funzione, essi sono responsabili personalmente e costretti a risarcire i danni.

 

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Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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