Costituzione: art. 37 – parità sul lavoro

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Commento:

> Donna lavoratrice. A lungo sfruttata in quanto considerata meno produttiva, oggi la donna gode delle stesse opportunità e degli stessi diritti dell’uomo anche in campo lavorativo. Per la sua particolare posizione all’interno della famiglia, la legge tutela la donna relativamente alla maternità per mezzo del congedo obbligatorio (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) e della possibilità di godere di permessi per accudire il bambino (questi possono essere goduti alternativamente dal padre).
> Lavoro dei minori. Al fine di proteggere l’infanzia e l’adolescenza, la Costituzione stabilisce che lo Stato fissi con legge i limiti d’età, e le condizioni per il lavoro minorile (divieto di lavoro notturno, festivo e straordinario; divieto di lavori pericolosi, faticosi o dannosi per la salute). I minori, inoltre, a parità di lavoro, percepiscono la medesima retribuzione di un adulto.

La pagina dedicata alla Costituzione

Fonte: Regione Emilia Romagna

La Redazione

Autore: La Redazione

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