Costituzione: art. 80 – ratifica dei trattati internazionali

Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali (cfr. art. 87) che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (cfr. artt. 72; 75).
Commento
> Trattati internazionali. Accordi, tra due o più Stati, da cui sorgono diritti e doveri. Il trattato è il principale meccanismo giuridico di creazione delle norme internazionali (diritto internazionale) la cui efficacia è limitata agli Stati contraenti. La norma di diritto internazionale si distingue per l’assenza di un carattere tipico della norma giuridica, quello dell’imperatività o coattività: manca, infatti, un organo sovranazionale dotato di tale potere da imporre a qualsiasi Stato il rispetto della norma. I trattati devono essere approvati dal Parlamento che delegherà il Capo dello Stato a ratificarli.
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Fonte: Regione Emilia Romagna


