Dottrina Per il Lavoro: dal 1° agosto incentivo in caso di stabilizzazione di giovani

Dal 1° agosto e sino al 31 dicembre 2026 è possibile ricevere un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo mensile di 500 euro (e nel limite della spesa autorizzata dal legislatore), in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine intercorsi con giovani under 35.

Queste le caratteristiche per ricevere l’agevolazione:

  • Il contratto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
  • La trasformazione deve avvenire, senza soluzione di continuità, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026;
  • Alla data di trasformazione il lavoratore deve avere un’età non superiore ai 35 anni (massimo 34 anni e 364 giorni) e non deve aver avuto precedenti contratti a tempo indeterminato;
  • Alla data di trasformazione il rapporto di lavoro a termine non deve aver superato i 12 mesi;
  • Sono esclusi i seguenti rapporti di lavoro:
    • nuove assunzioni a tempo indeterminato;
    • contratti di apprendistato;
    • contratti dirigenziali;
    • lavoro domestico;
    • trasformazioni di contratti di lavoro intermittente (a chiamata).
  • L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 500 euro mensili;
  • La durata massima è di 24 mesi;
  • L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • Devono essere rispettati i principi generali per la fruizione degli incentivi (art. 31, D.L.vo 150/2015 e comma 1175 e ss., L. 296/2006);
  • L’esonero non necessita dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
  • L’incentivo spetta anche per:
    • rapporti a tempo parziale;
    • trasformazioni nell’ambito delle cooperative di lavoro;
    • rapporti di somministrazione trasformati a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia per il Lavoro.
  • L’esonero non spetta se:
    • nei 6 mesi precedenti la trasformazione il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
    • nei 6 mesi successivi alla trasformazione il datore di lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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