Dottrina Per il Lavoro: RLS – comunicazione entro il 31 marzo 2026

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo18, comma 1, lettera aa), del D.L.vo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), entro il 31 marzo pv, le aziende che nel corso dell’anno 2025 hanno proceduto:
- alla prima elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in azienda,
- alla nomina di un nuovo rappresentante (ad esempio per sostituzione),
- oppure hanno effettuato una modifica dei dati relativi a un RLS già comunicato.
devono trasmettere all’INAIL i dati relativi al RLS tramite la procedura telematica presente nel portale, utilizzando il servizio dedicato (“Dichiarazione RLS”).
Se, alla scadenza dei 3 anni l’incarico è riaffidato alla stessa persona, non sarà necessaria alcuna comunicazione.
Nella comunicazione vanno inseriti i dati dell’azienda, dell’unità produttiva e del lavoratore eletto, inclusi codice fiscale e data di nomina. Inoltre, la procedura va effettuata separatamente per ogni unità produttiva: quindi, aziende con più sedi devono inviare più dichiarazioni.
Se, viceversa, non ci sono stati cambiamenti e il nominativo risulta già correttamente registrato presso l’INAIL, non è necessario inviare una nuova comunicazione.
In caso di inadempimento (mancata o incompleta comunicazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da circa 71 a 427 euro.
Le circolari INAIL di riferimento sono la n. 11/2009 e la n. 43/2009.



