Governo: norme riguardanti gli Organismi per la parità di trattamento

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2026, il Decreto legislativo n. 91 del 7 maggio 2026, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli Organismi per la parità, in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le Direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli Organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le Direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

 

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 7 maggio 2026 n. 91, l’Organismo per la parità svolge funzioni molto ampie in materia di contrasto alle discriminazioni e promozione della parità di trattamento.

Le competenze si distinguono in due grandi ambiti:

  • quelle riferite alla direttiva (UE) 2024/1499 (discriminazioni per razza/origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale, sicurezza sociale, beni e servizi);
  • quelle riferite alla direttiva (UE) 2024/1500 (parità uomo-donna nel lavoro e nelle pari opportunità).

In sintesi, le principali funzioni dell’Organismo sono:

1. Sensibilizzazione, prevenzione e promozione

L’Organismo:

  • promuove la cultura della parità e previene le discriminazioni;
  • realizza attività di formazione, consulenza e supporto a enti pubblici e privati;
  • diffonde buone pratiche e collabora alla predisposizione di codici di comportamento;
  • promuove campagne informative accessibili anche ai soggetti più vulnerabili;
  • promuove azioni positive e monitora gli squilibri di genere nel lavoro.

2. Assistenza alle vittime di discriminazione

Riceve denunce tramite canali dedicati e:

  • informa le vittime sui loro diritti;
  • fornisce consulenza sulla normativa applicabile;
  • orienta verso strumenti di tutela giudiziale e stragiudiziale;
  • informa sulle garanzie di riservatezza e protezione dei dati;
  • segnala la possibilità di sostegno psicologico;
  • comunica se la denuncia sarà archiviata o approfondita.

3. Risoluzione alternativa delle controversie

Può favorire la composizione stragiudiziale delle controversie:

  • direttamente;
  • oppure tramite altri organismi competenti;
  • con effetti interruttivi della prescrizione.

4. Accertamenti e controlli

L’Organismo:

  • svolge verifiche documentali sulle discriminazioni;
  • può richiedere documenti e informazioni a enti, imprese e persone;
  • coopera con autorità pubbliche competenti;
  • accerta violazioni in materia di pari opportunità anche tramite l’Ispettorato del lavoro.

5. Pareri e raccomandazioni

L’Organismo può:

  • formulare pareri e raccomandazioni non vincolanti;
  • accertare e documentare situazioni discriminatorie;
  • proporre misure correttive;
  • pubblicare i pareri di particolare rilevanza;
  • formulare proposte di mediazione.

6. Tutela giudiziaria

L’Organismo:

  • può agire in giudizio su delega della vittima;
  • può intervenire nei procedimenti civili e amministrativi;
  • può partecipare ai processi a sostegno delle vittime, anche con osservazioni tecniche o come parte civile.

7. Attività consultiva verso Parlamento e Governo

Fornisce supporto istituzionale mediante:

  • raccomandazioni;
  • relazioni;
  • inchieste indipendenti;
  • monitoraggio dell’applicazione della normativa;
  • proposte di miglioramento legislativo.

8. Raccolta dati e monitoraggio

L’Organismo:

  • raccoglie e analizza dati sulla parità di trattamento;
  • accede a dati statistici e documenti;
  • elabora relazioni periodiche;
  • formula raccomandazioni sui dati da raccogliere;
  • monitora l’andamento delle discriminazioni.

9. Coordinamento territoriale

Coordina le attività con:

  • consigliere e consiglieri di parità regionali e territoriali;
  • istituzioni locali;
  • parti sociali e imprese.

10. Relazioni e programmazione

L’Organismo:

  • adotta programmi periodici di attività;
  • pubblica una relazione annuale;
  • trasmette una relazione annuale alle Camere;
  • pubblica ogni quattro anni un rapporto sullo stato della parità di trattamento in Italia.

11. Ulteriori prerogative generali

L’Organismo:

  • opera gratuitamente e su tutto il territorio nazionale;
  • garantisce accessibilità anche alle persone con disabilità;
  • coopera con enti pubblici, privati e organizzazioni della società civile;
  • tiene il registro delle associazioni che operano contro le discriminazioni;
  • tratta i dati personali nel rispetto del GDPR.
Decreto Legislativo n. 91/2026

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

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