Governo: norme riguardanti gli Organismi per la parità di trattamento

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2026, il Decreto legislativo n. 91 del 7 maggio 2026, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli Organismi per la parità, in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le Direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli Organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le Direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 7 maggio 2026 n. 91, l’Organismo per la parità svolge funzioni molto ampie in materia di contrasto alle discriminazioni e promozione della parità di trattamento.
Le competenze si distinguono in due grandi ambiti:
- quelle riferite alla direttiva (UE) 2024/1499 (discriminazioni per razza/origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale, sicurezza sociale, beni e servizi);
- quelle riferite alla direttiva (UE) 2024/1500 (parità uomo-donna nel lavoro e nelle pari opportunità).
In sintesi, le principali funzioni dell’Organismo sono:
1. Sensibilizzazione, prevenzione e promozione
L’Organismo:
- promuove la cultura della parità e previene le discriminazioni;
- realizza attività di formazione, consulenza e supporto a enti pubblici e privati;
- diffonde buone pratiche e collabora alla predisposizione di codici di comportamento;
- promuove campagne informative accessibili anche ai soggetti più vulnerabili;
- promuove azioni positive e monitora gli squilibri di genere nel lavoro.
2. Assistenza alle vittime di discriminazione
Riceve denunce tramite canali dedicati e:
- informa le vittime sui loro diritti;
- fornisce consulenza sulla normativa applicabile;
- orienta verso strumenti di tutela giudiziale e stragiudiziale;
- informa sulle garanzie di riservatezza e protezione dei dati;
- segnala la possibilità di sostegno psicologico;
- comunica se la denuncia sarà archiviata o approfondita.
3. Risoluzione alternativa delle controversie
Può favorire la composizione stragiudiziale delle controversie:
- direttamente;
- oppure tramite altri organismi competenti;
- con effetti interruttivi della prescrizione.
4. Accertamenti e controlli
L’Organismo:
- svolge verifiche documentali sulle discriminazioni;
- può richiedere documenti e informazioni a enti, imprese e persone;
- coopera con autorità pubbliche competenti;
- accerta violazioni in materia di pari opportunità anche tramite l’Ispettorato del lavoro.
5. Pareri e raccomandazioni
L’Organismo può:
- formulare pareri e raccomandazioni non vincolanti;
- accertare e documentare situazioni discriminatorie;
- proporre misure correttive;
- pubblicare i pareri di particolare rilevanza;
- formulare proposte di mediazione.
6. Tutela giudiziaria
L’Organismo:
- può agire in giudizio su delega della vittima;
- può intervenire nei procedimenti civili e amministrativi;
- può partecipare ai processi a sostegno delle vittime, anche con osservazioni tecniche o come parte civile.
7. Attività consultiva verso Parlamento e Governo
Fornisce supporto istituzionale mediante:
- raccomandazioni;
- relazioni;
- inchieste indipendenti;
- monitoraggio dell’applicazione della normativa;
- proposte di miglioramento legislativo.
8. Raccolta dati e monitoraggio
L’Organismo:
- raccoglie e analizza dati sulla parità di trattamento;
- accede a dati statistici e documenti;
- elabora relazioni periodiche;
- formula raccomandazioni sui dati da raccogliere;
- monitora l’andamento delle discriminazioni.
9. Coordinamento territoriale
Coordina le attività con:
- consigliere e consiglieri di parità regionali e territoriali;
- istituzioni locali;
- parti sociali e imprese.
10. Relazioni e programmazione
L’Organismo:
- adotta programmi periodici di attività;
- pubblica una relazione annuale;
- trasmette una relazione annuale alle Camere;
- pubblica ogni quattro anni un rapporto sullo stato della parità di trattamento in Italia.
11. Ulteriori prerogative generali
L’Organismo:
- opera gratuitamente e su tutto il territorio nazionale;
- garantisce accessibilità anche alle persone con disabilità;
- coopera con enti pubblici, privati e organizzazioni della società civile;
- tiene il registro delle associazioni che operano contro le discriminazioni;
- tratta i dati personali nel rispetto del GDPR.
Fonte: Gazzetta Ufficiale



