INAIL: Assegno di incollocabilità – adeguamento dei limiti di età per l’erogazione

L’Inail, con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, fornisce le istruzioni circa l’adeguamento dei limiti di età per l’erogazione dell’Assegno di incollocabilità, così come stabilito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.
In particolare, la disposizione ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.
L’assegno di incollocabilità, disciplinato dall’articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, assicura una prestazione economica rivalutata periodicamente, erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostituiva dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private.
L’assegno viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l’impossibilità di essere collocato in attività lavorativa.
I requisiti attuali per la erogazione dell’assegno sono i seguenti:
- età non superiore a 65 anni;
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34o per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- non applicabilità, nei confronti degli invalidi in possesso dei requisiti, del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Tra i requisiti necessari per la fruizione dell’assegno di incollocabilità vi è il rispetto di un preciso limite di età, fissato sino a oggi nel compimento del 65° anno di età, quale requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza.
Il menzionato articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, adegua il diritto al mantenimento dell’assegno di incollocabilità ai nuovi limiti anagrafici previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, in coerenza con gli adeguamenti periodici dell’età pensionabile e con il principio di tutela del lavoro di cui all’articolo 38 della Costituzione.
Nelle more della conversione in legge della disposizione in parola, dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.
L’estensione concerne, in particolare, il periodo successivo al compimento del 65° anno di età e, fermi restando gli altri presupposti previsti dalla normativa previgente, si applica fino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili per il collocamento in quiescenza, attualmente fissati al compimento del 67° anno, entro i limiti di età previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all’età pensionabile.
Resta inteso che, in base alla nuova formulazione introdotta dalla disposizione in oggetto, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione in parola.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle seguenti categorie di assicurati:
- titolari di rendita diretta e con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età. Per tali assicurati che, in assenza della disposizione in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio, l’Istituto procederà d’ufficio al mantenimento della erogazione dell’assegno di incollocabilità;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno. In questo caso, sulla base di elenchi che verranno forniti dagli Uffici centrali, le Sedi competenti avranno cura di avvisare nel più breve tempo possibile gli interessati, affinché possano presentare con la massima urgenza l’istanza per il riconoscimento dell’assegno, tenendo conto che il diritto stesso potrà decorrere soltanto dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza.
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno. Per quest’ultima tipologia, gli interessati che non abbiano ancora compiuto l’età per accedere al collocamento in quiescenza (attualmente, 67 anni di età) potranno presentare istanza alla Sede competente e ottenere l’eventuale riconoscimento dell’assegno, con decorrenza dal mese successivo alla data dell’istanza.
Fonte: Inail



